Umbria

Carenza di personale non giustifica la mancanza di terapia per il bimbo autistico: Asl condannata


La carenza di personale e l’impossibilità organizzativa dell’Azienda sanitaria locale non può prevalere sul diritto fondamentale alla salute del minore affetto da autismo laddove non si può garantire il livello essenziale di assistenza.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha emesso una sentenza che afferma il diritto alle cure per l’autismo, condannando l’Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 a garantire a un minore affetto da disturbo dello spettro autistico un trattamento terapeutico intensivo e a risarcire la famiglia per i danni patiti.

La vicenda, durata sette anni, ha visto i genitori del bambino combattere una lunga battaglia legale per vedere riconosciute le terapie prescritte ma mai erogate dal servizio sanitario pubblico.

La vicenda ha inizio nel 2018, quando al bambino viene diagnosticato un “disturbo dello spettro autistico con associata disabilità intellettiva” sia dal Centro regionale autismo umbro che dal Centro di eccellenza dell’ospedale di Fano. Da subito, i medici prescrivono come necessario un intervento educativo intensivo basato sui principi dell’Analisi applicata del comportamento, metodo evidence-based riconosciuto dalle Linee guida nazionali.

Nonostante le ripetute prescrizioni e le richieste formali della famiglia, l’Ausl Umbria 1 non ha mai erogato il trattamento nelle modalità e nell’intensità ritenute necessarie (25 ore settimanali), limitandosi a proporre un ciclo di trattamento “Teachh” di un’ora alla settimana, interrotto poi nel 2019. La famiglia, per non privare il figlio delle cure necessarie, si è così sobbarcata ingenti costi economici per garantire privatamente le terapie, pur nei limiti delle proprie possibilità.

Dinanzi al “silenzio-rigetto” dell’Azienda sanitaria, la famiglia ha fatto ricorso al Tar dell’Umbria. Nel corso del giudizio, l’Ausl ha riconosciuto la diagnosi e il diritto del bambino al sostegno, ma ha di fatto negato la terapia prevista, giustificandosi con la mancanza di personale formato all’interno del Servizio sanitario regionale e promettendo future implementazioni.

Per i giudici amministrativi si tratta di un posizione giudicata insufficiente e illegittima, soprattutto alla luce di una consulenza tecnica d’ufficio che ha accertato le effettive necessità terapeutiche del minore, confermando l’inadeguatezza del trattamento proposto dall’Asl e la necessità di un intervento intensivo, sebbene in misura leggermente inferiore a quella richiesta (14 ore settimanali invece di 25).

I giudici amministrativi hanno annullato la determina dirigenziale che negava la terapia, accertato il diritto del minore a essere preso in carico dall’Auslper 14 ore settimanali di terapia più un’ora di supervisione ogni due mesi, per una durata minima di 24 mesi e condannato l’Ausl Umbria 1 al risarcimento dei danni patiti dalla famiglia.


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