Bollette della luce, via al cambio operatore in 24 ore: le novità e le tutele per i consumatori
ROMA – Passi avanti verso lo switch in 24 ore. L’Italia si sta preparando a far “atterrare” la direttiva europea 2019/944 che – come Repubblica aveva anticipato nell’estate 2025 – prevede passaggi di operatori rapidi anche nel settore dell’energia. Lo scorso 3 marzo Arera ha approvato una delibera che chiarisce alcuni passaggi e stabilisce che le nuove norme si dovranno applicare dal primo dicembre 2026.
I paletti dello switch rapido
Anzitutto, la riforma interessa i consumatori dell’energia elettrica e non quelli del gas: questo prevede la direttiva e così si sta adeguando l’Italia. Il passaggio rapido sarà possibile per tutti gli utenti domestici – restano escluse le piccole imprese, che invece la legge di recepimento aveva compreso – non morosi. Per morosità non si intende un leggero ritardo nel pagamento dell’ultima bolletta, ma qualcosa di più grave e prolungato: niente switch rapido, quindi, per i clienti che hanno già l’utenza sospesa.


L’Arera ha però bocciato due proposte piuttosto severe da parte degli operatori: un limite massimo di cambi di gestore o addirittura un blocco allo switching per evitare il cosiddetto “turismo energetico”, cioè quando il consumatore “salta” da un fornitore all’altro per sfruttare sconti, crediti in bolletta o regali di benvenuto, senza avere l’obiettivo di rimanere stabile con quel fornitore. Il blocco infatti legherebbe il consumatore al proprio gestore a tempo indefinito – esattamente l’opposto di quanto si vorrebbe ottenere con la riforma – mentre il tetto al numero degli switch sarebbe troppo complicato da attuare.
In compenso, sarà bloccata la richiesta dei clienti il cui gestore ha chiesto un indennizzo per uscita anticipata o in modi che comportano costi aggiuntivi.


Non un giorno, ma neanche un mese
A tutela degli operatori, l’Arera ha introdotto un “pre-check” obbligatorio: una rapida verifica sul sistema informatico dell’effettiva esistenza del punto di allaccio o di eventuali morosità. Questa fase può durare al massimo cinque giorni e, se tutto fila liscio, nel giro di 24 ore avviene il passaggio. Le sbandierate 24 ore quindi, sono il tempo tecnico in cui deve avvenire il passaggio di consegne tra i due gestori, ma di fatto la procedura dura almeno una settimana. Si tratta comunque di un grosso passo avanti perché, finora, se il cliente chiede il cambio di operatore oltre il 10 del mese, questo non avviene nemmeno il successivo, ma due mesi dopo.
Tutele per i consumatori
Ma il pre-check ha anche una funzione difensiva per il cliente finale. Facciamo due esempi: a volte, chi lascia l’operatore A per passare a B, riceve una controfferta da A per rimanere. In questa fase possono verificarsi dei contratti non richiesti, perché uno dei due operatori potrebbe “forzare la mano” a prescindere dalla reale volontà del consumatore. Da dicembre, durante la fase pre-check il punto di allaccio verrà “congelato” dopo la prima richiesta di passaggio, e fin quando non si completerà la verifica nessuno potrà intromettersi.
Inoltre, durante questa fase di controllo, il cliente finale verrà avvisato del fatto che un nuovo operatore sta chiedendo il passaggio. Questo avverrà sul profilo personale del consumatore sul Portale offerte, ma in futuro potrebbero esserci anche modalità più immediate di notifica. In sostanza, questa procedura avverrà in trasparenza, senza sorprese.
Infine, la delibera prevede che se un gestore chiede un pre-check ma, nei tre mesi successivi, non porta a termine la richiesta di switch, il gestore del Sistema integrato debba chiedere copia del contratto, per verificare cos’è successo. Qual è la logica? Nel web circolano diverse banche dati abusive di nomi e cognomi associati ai Pod, il codice univoco legato al punto di consegna dell’energia. Alcuni fornitori truffaldini potrebbero sfruttare il meccanismo del pre-check solo per verificare che i suoi elenchi siano precisi, per poi eventualmente tentare una frode.
Restano in piedi tutti i diritti dei consumatori in caso di contratto non richiesto. Chi riceve la bolletta di un gestore che non aveva mai contattato, può chiedere di ricevere copia del contratto su supporto durevole (ad esempio una lettera cartacea o un’email). Se la prova non c’è, questi può tornare all’operatore precedente senza costi. E anche chi ha aderito a un’offerta a distanza, ha e continua ad avere 14 giorni per ripensarci.
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