Bancarotta ed evasione fiscale, Camillo Colella precisa: “Occorre ristabilire la realtà dei fatti” | isNews
Il manager molisano: “Quella che era stata descritta come una vicenda di dissesto di proporzioni eccezionali viene oggi radicalmente ridimensionata”. I legali Diddi e Santoro: “Permane una condanna limitata ad alcune specifiche condotte, rispetto alle quali verrà comunque proposta impugnazione”
ISERNIA-ROMA. A seguito di quanto deciso dal Tribunale di Roma nei suoi confronti, il manager molisano Camillo Colella ha inteso inviare una nota di precisazione che riceviamo e pubblichiamo integralmente di seguito.
In relazione ad alcune recenti pubblicazioni di stampa, si ritiene doveroso intervenire per ristabilire una rappresentazione aderente alla realtà dei fatti, troppo spesso restituita in modo parziale, approssimativo o piegato a logiche di facile sensazionalismo. Il dispositivo della sentenza di primo grado pronunciata dal giudice del dibattimento – in attesa del deposito delle motivazioni – segna una netta distanza rispetto all’impostazione accusatoria originaria, così come prospettata dal Pubblico Ministero e avallata, nella fase cautelare, dal Giudice per le Indagini Preliminari, che aveva disposto misure personali e reali di estrema gravità.
Viene allora spontanea una domanda: chi risponde oggi di quella rappresentazione e degli effetti che ha prodotto?
Quella che era stata descritta come una vicenda di dissesto di proporzioni eccezionali viene oggi radicalmente ridimensionata:
- assoluzione di Camillo Colella per tutti i capi di imputazione, ad eccezione di limitate condotte;
- condanna circoscritta a singoli episodi di un solo capo, ancora sub iudice e pienamente appellabile nei successivi gradi di giudizio;
- dissequestro di beni e partecipazioni societarie per milioni di euro, con restituzione della quasi totalità del patrimonio inizialmente vincolato.
Si tratta di un esito che smentisce in modo evidente l’impostazione originaria e dimostra come molte delle contestazioni formulate nella fase delle indagini preliminari non abbiano trovato alcun riscontro in sede dibattimentale.
E ancora: chi risponde di questo scarto tra accusa e realtà processuale?
Analogo discorso vale per il tema del debito fiscale: le cifre inizialmente diffuse (oltre 100/200 milioni di euro), amplificate senza adeguata verifica, risultano oggi drasticamente ridimensionate – per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate – con evidenza di una posizione tributaria quasi irrisoria se rapportata all’attivo della società, la cui curatela sta peraltro incassando diverse decine di milioni di euro da anni.
Di fronte a questi dati, appare quantomeno superficiale – quando non apertamente fuorviante – continuare a proporre una narrazione non aggiornata, fondata su ricostruzioni superate o su letture parziali degli atti.
Non è in discussione il ruolo dell’informazione. È però legittimo chiedersi se, in alcuni casi, non prevalga la logica del titolo ad effetto rispetto al dovere – essenziale – di verificare i fatti e dar conto dell’evoluzione reale dei procedimenti. Una corretta informazione non può prescindere da questi elementi. E, soprattutto, non può ignorarli.
Alla nota firmata da Colella si aggiunge la precisazione a firma dell’avv. Prof Alessandro Diddi e dell’avv. Pier Gerardo Santoro, suoi difensori di fiducia, che spiegano: “In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, e sulla base del solo dispositivo, può già affermarsi che la vicenda, inizialmente rappresentata come un crack finanziario di rilevanti proporzioni, è stata significativamente ridimensionata. Il Tribunale ha infatti limitato la condanna a singoli episodi, escludendo la rilevanza penale della gran parte delle contestazioni e assolvendo Camillo Colella da numerosi capi di imputazione, accogliendo in larga misura le argomentazioni difensive. Di particolare rilievo è inoltre il fatto che il giudice ha disposto il dissequestro di beni e partecipazioni societarie per un valore di milioni di euro, sostanzialmente riferibili alla quasi totalità del patrimonio inizialmente vincolato, mantenendo il sequestro solo su una porzione residuale. Permane una condanna limitata ad alcune specifiche condotte, rispetto alle quali verrà comunque proposta impugnazione”.
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