Banca Popolare di Bari, nella mala gestio l’atteggiamento di “acquiescienza del Cda”
“Emerge un atteggiamento di acquiescenza acritica alle proposte di delibera, senza approfondimenti e richieste di chiarimento, pur in presenza di operazioni di grande importo e di clienti notevoli della Banca”. Il comportamento degli ex componenti del Consiglio di amministrazione della Banca popolare di Bari, condannati in sede civile a un risarcimento milionario, passa dalla lente della perizia redatta dal professor Paolo Bastia, consulente del tribunale.
Il perito, docente ordinario di Economia Aziendale all’Università di Bologna, nelle 900 pagine depositate agli atti del processo, evidenzia la mala gestio degli allora vertici di Popolare, l’allora presidente Marco Giacobini, suo figlio Gianluca, vicedirettore generale e Condirettore Generale, “in sostanza amministratore di fatto”, si legge nella perizia. Una gestione passata sotto la scure degli ispettori di Banca d’Italia, che avrebbe portato al crac dell’istituto di credito a causa di 2 miliardi di debiti accumulati concedendo crediti. Ma dopo aver evidenziato le responsabilità dei vertici, passa poi a trattare la posizione degli 11 ex amministratori: ammonta infatti a 24 milioni la condanna per gli ex consiglieri Paolo Nitti, Modestino Di Taranto, Francesco Pignataro, Francesco Giovanni Viti, Luca Montrone, Raffaele De Rango, Arturo Sanguinetti, Gianfranco Viesti e Francesco Venturelli ritenuti responsabili per il finanziamento di 15 milioni di euro a favore della società Ferrara 2007, e di 11 milioni al Gruppo Monferini.
Il docente ammette che, come sostenevano le difese, in un periodo della vita aziendale vi fosse stata da parte dei vertici ‘opacità informativa e un livello di informazione limitato o distorto verso il Consiglio di amministrazione’, ma sostiene che la conoscenza della reale situazione potrebbe pervenire da segnali d’allarme, quali contraddittorietà nelle informazioni fornite dagli organi delegati, eccessiva banalità o superficialità delle stesse, manifesta incoerenza di tali informazioni e, più in generale, ogni ragionevole indizio in grado di far sorgere un fondato sospetto che le informazioni in questione non siano veritiere o del tutto veritiere”.




