Marche

Aumenti Tarsu nel 2011, il Tar conferma la legittimità dell’azione del Comune

PORTO SAN GIORGIO – Dopo 13 anni il Tar ha confermato la legittimità degli atti comunali e quindi, di riflesso, anche quella delle pretese tributarie

Dopo 13 anni il Tar ha confermato la legittimità degli aumenti Tarsu adottati nel lontano 2011 dal Comune. Ne da notizia l’Ufficio legale: «Con delibera del 26 luglio 2012, la Giunta approvò le nuove tariffe relative alla Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In conseguenza di tale previsione, veniva deliberato un aumento generalizzato del 16% delle tariffe Tarsu 2012, rispetto a quelle dell’anno precedente, da applicarsi indifferentemente a tutte le categorie di utenti. Secondo i ricorrenti il Comune avrebbe dovuto distinguere tra la superficie delle camere dell’albergo ed il resto della superficie (ad esempio quella per la ristorazione) differenziando le tariffe. In conseguenza di ciò, giunsero ricorsi per l’annullamento dell’aumento e degli avvisi di accertamento».

Il Comune affidò quindi la difesa del proprio operato al dirigente Carlo Polizio per i contenziosi tributari e all’avvocato Alessandra Ranci per il contenzioso amministrativo. Dopo 13 anni il Tar ha confermato la legittimità degli atti comunali e quindi, di riflesso, anche quella delle pretese tributarie.

Si legge in sentenza: “La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che ‘in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.Lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività …“. «D’altronde, per costante giurisprudenza, l’obiettivo legislativo primario degli aumenti tariffari consiste nel raggiungere il conseguimento del pareggio tra il gettito della tassa e il costo del servizio: per cui si è già chiarito che la determinazione dell’aumento generalizzato della tariffa è adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di perseguire la copertura dei costi del servizio in questione» conclude l’Ufficio legale.

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