Economia

Assegno “ad personam”, conta ai fini della pensione?


…Al momento della mobilità mi è stato riconosciuto un assegno riassorbibile “ad personam”: “Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell’Amministrazione ricevente come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti”. (D.Lgs. n.178/12 modificato con il disposto dell’art. 1, comma 26, lettere a) e b) della legge di Bilancio nr. 213 del 30 dicembre 2023). L’assegno riconosciutomi, riferito quindi a trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, sarà valutato ai fini di quello pensionistico?

Gentile lettore,

Per la quota di pensione retributiva -Quota A- i parametri da considerare ai fini del calcolo consistono nella retribuzione pensionabile e nell’anzianità contributiva. La retribuzione pensionabile è quella relativa all’ultima retribuzione percepita, riferita a emolumenti fissi e continuativi percepiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro e individuati dalla normativa speciale o, in alcuni casi, dalla contrattazione collettiva. In particolare, per i dipendenti che versano nella ex cassa Stato (Ctps) la definizione è contenuta nell’art. 43 del DPR 1092/1973; se tale indennità, come appare nella norma che l’ha codificata nel 2023, non è espressamente definita pensionabile, si ritiene fuori dal computo degli elementi tassativi previsti dalla disciplina della retribuzione pensionabile sopra richiamata.


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