Società

Assegnazioni provvisorie docenti 2026, chi possiede più motivi di deroga può indicarli tutti nella domanda?

Assegnazioni provvisorie docenti, la domanda va presentata entro il 23 luglio su Istanze online. Gli esiti saranno comunicati entro il 24 agosto. Una domanda alla quale è legata la possibilità per i docenti di ruolo o attualmente con nomina finalizzata al ruolo di poter svolgere servizio nella sede preferita, almeno per l’a.s. 2026/27.

Motivi per cui si può richiedere l’assegnazione provvisoria

  • ricongiungimento ai propri genitori;
  • ricongiungimento ai figli o ai soggetti affidatari;
  • ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016)
  • ricongiungimento a conviventi stabili, inclusi parenti e affini, purché risulti una stabile convivenza anagrafica
  • assistenza a parenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92), anche se non conviventi;
  • gravi esigenze di salute del lavoratore richiedente.

*Se il docente possiede più requisiti per il ricongiungimento, può scegliere liberamente il familiare al quale chiedere il ricongiungimento.

Deroghe per chi ha il vincolo

  • genitori di figli minori di 14 anni (il requisito è soddisfatto anche se il figlio compie 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda);
  • personale beneficiario dell’art. 21 (docente con disabilità, anche non grave, e un grado di invalidità di almeno il 67%);
  • personale con disabilità grave personale ai sensi dell’art. 33, comma 6 della legge 104/92;
  •  personale che assiste un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge 104/92 (coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità);
  • c) personale che fruisce del congedo straordinario biennale per assistenza a familiare con disabilità (art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001);
  • d) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile ai sensi della legge n. 118/1971;
  • e) figli che chiedono il ricongiungimento al genitore di età superiore a 65 anni (il requisito è soddisfatto anche se il genitore compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda)

Chi possiede più motivi di deroga può indicarli tutti nella domanda?

La risposta della sindacalista Roberta Vannini Uil Scuola

“No. Occorre indicare un solo motivo di deroga. Inserire più motivi contemporaneamente non comporta alcun vantaggio e, in alcuni casi, ha creato problemi nelle procedure gestite dagli Ambiti territoriali.

Inoltre il comune del ricongiungimento deve coincidere con il comune nel quale si trova il motivo della deroga.

Per i docenti soggetti a vincolo è inoltre obbligatorio inserire tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di indicare eventuali altre preferenze, altrimenti la deroga perde efficacia e la domanda non può essere accolta.”

La scheda UIL Scuola per la compilazione della domanda

Il video tutorial di compilazione della domanda


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »