assegnazione provvisoria solo dopo anno di prova nella scuola di assunzione

Il docente assunto da GPS sostegno prima fascia/elenchi aggiuntivi e che tra qualche settimane sarà assunto dalla mini call veloce non può chiedere l’assegnazione provvisoria se non supera l’anno di prova.
Quesito n. 1
Così chiede una nostra lettrice:
Ho ricevuto l’email per un contratto a t.d finalizzato al ruolo. Mi trovo nella situazione di voler accettare ma prendere il congedo straordinario per 104 rimandando al prossimo anno lo svolgimento dell’anno di prova. Posso il prossimo anno chiedere l’assegnazione provvisoria per 104 personale e svolgere in un’altra provincia l’anno di prova? Ho anche due bambini piccoli sotto i 12 anni e due genitori in condizioni di salute gravi e il padre dei bambini lavora fuori regione.
Come si legge nel CCNI 25/28, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia/elenchi aggiuntivi possono partecipare alle assegnazioni provvisorie, solo se hanno superato l’anno di prova:
Ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 5 possono presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova … Tali docenti, qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 17, possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria sia nell’ambito della provincia di appartenenza sia in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova da parte del competente Ufficio territoriale.
Dunque, la lettrice dovrà svolgere l’anno di prova (che è anche propedeutico all’immissione in ruolo) e poi potrà chiedere l’assegnazione provvisoria in virtù della deroga per i figli (minori di 16 anni) ovvero per la madre con grave disabilità. La deroga è necessaria in quanto soggetta al vincolo triennale di cui all’art. 5/10 del DL 44/23. Tra gli anni utili al superamento del vincolo, ricordiamolo, rientrano anche quelli in cui l’anno di prova è differito.
Per completezza ricordiamo il vincolo cui sono sottoposti i docenti assunti da GPS sostegno/elenchi aggiuntivi e tutti gli anni utili al superamento del medesimo vincolo.
Vincolo assunti GPS
I docenti suddetti sono sottoposti al vincolo nella scuola di assunzione previsto dall’articolo 5/10 del DL n. 44/2023, secondo cui:
- è possibile presentare domanda di trasferimento/passaggio e di assegnazione provvisoria/utilizzazione soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di assunzione. Il vincolo è superato da chi rientra in una delle deroghe di cui al CCNI 25/28;
- è possibile accettare supplenze per altra classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di assunzione (in tal caso, non valgono le suddette deroghe);
- superano il vincolo i docenti che vengano a trovarsi in condizione di soprannumero o esubero.
Anni utili al vincolo
Sono indicati nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/28 e nel CCNI mobilità 25/28. Ecco quali (oltre naturalmente gli anni svolti nella scuola di interesse):
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa di riferimento;
- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Quesito n. 2
Ho ricevuto una nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo da GPS I fascia per il sostegno, ma la sede è lontana da casa e ho un figlio di 13 anni. Mi è stato detto dall’USP che non posso chiedere l’assegnazione provvisoria senza un contratto in essere. Mi chiedo se ciò voglia dire che una volta firmato il contratto, potrò chiedere l’assegnazione provvisoria per il 2025/26, svolgendo l’anno di prova in sede prossima alla residenza di mio figlio. Se, invece, fossi vincolata ad affrontare l’anno di prova nella sede assegnata, quando potrò presentare la richiesta per assegnazione provvisoria?
No, la docente neoassunta a tempo determinato per l’a.s. 2025/26 con contratto finalizzato al ruolo da GPS sostegno (o mini call veloce) non potrà richiedere per lo stesso anno scolastico l’assegnazione provvisoria. Sia perché l’assunzione avverrà il 1° settembre, quando le assegnazioni provvisorie sono già state disposte e non è prevista deroga o riapertura dei termini sia perché anche chi potrà fruire della deroga prevista dal CCNI, dovrà comunque aver superato l’anno di prova per poter presentare la domanda.
Comprendiamo il disappunto per la sede non gradita, ma comunque scelta all’interno della domanda per le max 150 preferenze per il ruolo.
Le risposte ai quesiti
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