Assalto al furgone portavalori da 50mila euro, condannati i due rapinatori
La seconda seziono della Corte di Cassazione, presieduta da Giovanna Verga, si è pronunciata sul ricorso presentato da Roberto Lametta, 56enne di Mugnano di Napoli e Arcangelo Meles, 39enne di Aversa responsabili di una rapina ai danni di un furgone portavalori, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.
I giudici d’Appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Napoli Nord, ha ridotto la pena per inflitta a Lametta a 12 anni di reclusione e 4000 euro di multa e a Meles a 10 anni di reclusione e 3700 euro di multa, in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso, ricettazione, detenzione illecita e porto abusivo di armi nonchè al solo Meles il reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci.
Gli Imputati sono stati coinvolti nell’indagine su numerose rapine commesse nell’area nord di Napoli, tra agosto 2020 e gennaio 2021, a danno di guardie giurate impegnate nella consegna di plichi contenenti denaro contante. In particolare, il 25 gennaio 2021, a Melito, nei pressi dell’Ufficio Postale “Melito 1”, mentre le guardie giurate dell’Istituto di vigilanza “Il Notturno” iniziavano le operazioni di consegna del denaro, venivano assaltate da un commando di quattro persone che, a bordo di due auto rubate e armate di pistole e di un fucile “a pompa”, si impossessavano del plico contenente 50mila euro e della pistola d’ordinanza di una guardia giurata. La rapina veniva consumata intorno alle ore 9 alla presenza di numerose persone intente a usufruire dei servizi postali. Durante l’attività investigativa sono state effettuate diverse perquisizioni e sono state sequestrate autovetture provento di furto, pronte per essere utilizzate in ulteriori rapine, targhe contraffate e denaro contante.
Avverso tale pronuncia hanno presentato istanza alla suprema Corte, gli imputati per mezzo dei loro difensori lamentando vizi di legge in merito alle modalità di assunzione delle prove e della mancata escussione di testi chiave.
Per la Cassazione i ricorsi sono infondati poichè “la lamentata violazione del diritto alla prova non appare sussistere giacchè il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto”
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