Marche

«Ansia patologica». Accolto il ricorso al Tar, verrà risarcito

ASCOLI – Una rissa sedata, con tanto di lesioni subite, e due soccorsi in extremis per salvare i detenuti dal suicidio. Un fardello emotivo troppo pesante da sopportare per un agente della Polizia penitenziaria che, all’epoca dei fatti, operava nel carcere di Marino del Tronto. Episodi gravi che gli hanno causato un «pregresso stato ansioso» tale da chiedere al Ministero il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Tradotto: un equo indennizzo a causa della patologia sviluppata per motivi di lavoro.

Il procedimento

In un primo momento, l’istanza è stata rigettata. Ma l’agente, ormai in pensione, si è rivolto al Tar e ha vinto: il ricorso è stato accolto e il decreto di diniego annullato. La vicenda si trascina dal 2016, anno in cui è stato incardinato il contenzioso con il Ministero della Giustizia. Agli atti sono finiti i referti medici e gli episodi “incriminati” che hanno compromesso la salute dell’agente, assistito in questi anni dagli avvocati Leonardo e Daniela Carbone. In particolare, come ricorda la sentenza, il 4 giugno 2011 l’operatore era riuscito a salvare un detenuto che aveva tentato il suicidio impiccandosi alle sbarre della cella. Un evento che aveva causato al ricorrente «un forte e prolungato shock». Nell’ottobre 2011 era intervenuto per sedare una rissa scoppiata in cella, subendo lesioni da parte di un detenuto che aveva reagito scagliando calci e pugni. L’agente era finito all’ospedale. Oltre alle ferite fisiche, quelle emotive, considerando che i medici gli avevano prescritto gli psicofarmaci per curare i disturbi del sonno e lo stato di ansia insorto. Non è finita. Il 18 marzo 2014 aveva salvato un detenuto che, dopo essersi procurato profondi tagli, aveva tentato di impiccarsi nel cortile del penitenziario. L’episodio aveva aggravato i sintomi ansiosi, tanto che il ricorrente era stato messo malattia in malattia per 6 mesi dalla Commissione medica ospedaliera per inidoneità al servizio. Nonostante tutto, il Comitato di verifica (chiamato in causa prima dell’ultimo episodio) ha però negato la dipendenza da causa di servizio, sostenendo che «l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante».

Di qui, il ricorso. Per i giudici del Tar «il provvedimento impugnato risulta viziato per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, non avendo il Comitato preso in effettiva e adeguata considerazione gli eccezionali e gravosi eventi che hanno coinvolto il ricorrente». Motivazioni insufficienti che hanno spinto il Tar a dare ragione all’ormai ex guardia.




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