Calabria

Amministrative 2025, rigetto ricorso lista Giuseppe Barilaro ad Acquaro: le motivazioni

Una doccia fredda, come detto in precedenza, il rigetto del ricorso che i legali del candidato a sindaco alle amministrative di novembre ad Acquaro, Giuseppe Barilaro, hanno presentato conto la ricusazione della lista da lui guidata, “Uniamo Acquaro”, che avrebbe dovuto competere alle elezioni contro “Acquaro Bene Comune”, capeggiata dall’ispettore di polizia in quiescenza Pino Ferraro. Tre gli errori contestati: assenza del contrassegno di lista sul modulo di presentazione dei candidati; apposizione delle firme dei presentatori su fogli mobili non congiunti materialmente al modulo principale e privi del contrassegno di lista; carenza della data nell’atto di autenticazione delle firme dei sottoscrittori. Errori che, nonostante le memorie difensive presentate dagli avvocati, Antonio Barilaro e Giuseppe Izzo, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto sostanziali e determinanti per respingere il ricorso. In estrema sintesi, infatti, sostiene il Tar che: «l’assenza del contrassegno di lista sui tutti moduli contenenti le sottoscrizioni nonché l’assenza di una qualsiasi forma di congiunzione fisica con il modulo principale, impedisce di considerare gli stessi fogli alla stregua di un’unicità documentale idonea a garantire che, all’atto dell’apposizione della firma, i sottoscrittori fossero consapevoli della lista alla cui presentazione erano chiamati a concorrere e dei nomi dei candidati in essa contenuti (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2022, n. 3857)». Senza considerare che «il quarto foglio, in cui sono presenti 12 delle 32 firme complessive, è privo sia del simbolo della lista sia qualunque elemento testuale che lo riconduca alla presentazione della lista e delle candidature». Alla luce di queste e di altre tesi esposte dal Tar, può addirittura prescindersi dall’esame della residua censura, afferente alla carenza della data nell’autentica delle firme, poiché: « in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata”». Insomma, un mezzo disastro sotto vari punti che ha portato il Tar a rigettare il ricorso, con una decisione che, al momento, salvo ulteriori gradi di giudizio (Consiglio di Stato), e salvo in ogni caso il responso di quest’ultimo, rende unilaterale la competizione di Ferraro, costretto a doversela vedere con il quorum del 40 percento degli elettori che, stando ai numeri ed escludendo l’Aire, si attesta attorno alle 620 preferenze.


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