Economia

Amianto nello stabilimento Videocolor, condannata l’Inail

Il Tribunale di Roma, con sentenza passata in giudicato, haaccolto integralmente il ricorso di un lavoratore dello stabilimento Videocolor di Anagni contro l’Inail. I giudici capitolini hanno riconosciuto la natura professionale della patologia asbesto-correlata, il danno biologico permanente e, soprattutto, l’esposizione qualificata ad amianto dal 1990 al 2006, per circa 16 anni. I giudici di primo grado affermano che il lavoratore, manutentore per oltre vent’anni, è stato esposto in modo continuativo, massiccio e diretto a polveri e fibre di amianto presenti nei forni, nelle coibentazioni, nelle guarnizioni, nei macchinari, nelle rulliere e in numerose parti strutturali dell’impianto. Le prove tecniche – sottolinea il Tribunale – le testimonianze e i verbali delle autorità sanitarie hanno accertato una presenza dell’amianto non occasionale, ma strutturale e pervasiva all’interno dello stabilimento. La consulenza medico-legale ha appurato il nesso causale diretto tra esposizione e patologia, riconoscendo gli ispessimenti pleurici come malattia professionale tabellata e quindi assistita da presunzione legale.

Accesso immediato al prepensionamento

L’Inail è stato condannato a liquidare il danno biologico, corrispondere l’indennizzo in capitale di 9mila euro e rifondere le spese legali. La decisione ha portato al rilascio del certificato ufficiale di esposizione ad amianto, atto che consente al lavoratore di ottenere otto anni di maggiorazione contributiva e quindi l’accesso immediato al prepensionamento. Soddisfatto del verdetto l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. «Questa sentenza sancisce in modo definitivo quanto denunciamo da anni: lo stabilimento Videocolor è stato un luogo di esposizione massiva ad amianto ed è una presa d’atto istituzionale di una verità che migliaia di lavoratori hanno vissuto sulla propria pelle per anni. È il riconoscimento – afferma Bonanni – che la salute non può essere barattata con il lavoro, né sacrificata sull’altare della produzione. Oggi si afferma un principio semplice ma spesso negato: chi si è ammalato lavorando ha diritto non solo a un risarcimento, ma a una prospettiva di vita dignitosa».

La decisione della Cassazione sui contributi

Proprio il 3 dicembre scorso la Cassazione è intervenuta, con la sentenza 31559, per circoscrivere gli effetti del riconoscimento dei contributi per esposizione ad amianto. La Suprema corte ha precisato che il riconoscimento del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto non consente la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di contribuzione massima utile. «L’eventuale maggiorazione contributiva – si legge nella sentenza – non comporta l’applicazione di meccanismi di neutralizzazione, atteso che può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le scoperture contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta ottenuta questa, aggiungere l’ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole».


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