Società

Alunno di prima elementare colpito all’occhio da un compagno in classe: il Tribunale condanna la scuola per carenza di vigilanza, quasi 10mila euro di risarcimento

Il Tribunale di Genova ha depositato la sentenza n. 2883/2025 il 29 dicembre scorso, condannando il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni subiti da un minore a seguito di un incidente occorso durante l’orario scolastico.

L’episodio si è verificato l’8 marzo 2021 in una classe di prima elementare, quando un alunno ha riportato una lesione corneale all’occhio destro dopo essere stato colpito da un compagno. Il giudice ha applicato la presunzione di responsabilità prevista dall’articolo 2048 del Codice Civile, rilevando che l’amministrazione scolastica non ha fornito la prova liberatoria richiesta dalla normativa.

L’applicazione dell’articolo 2048 del Codice Civile e la prova liberatoria

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26360/2024 ha confermato che l’articolo 2048 del Codice Civile stabilisce una presunzione di responsabilità dell’insegnante per il fatto illecito di un alunno ai danni di un altro studente. Il Tribunale di Genova ha richiamato il principio secondo cui tale presunzione può essere superata solo con la prova che il docente non sia stato in grado di spiegare un intervento correttivo dopo l’inizio della serie causale, a causa di un elemento esterno con caratteri di imprevedibilità e inevitabilità.

Nel caso esaminato, l’insegnante presente in aula ha riferito che l’episodio sarebbe stato involontario e imprevedibile, ma le testimonianze di altri genitori hanno contraddetto questa ricostruzione.

Due testimoni hanno ricondotto l’evento a un momento di gioco tra i bambini o a un gesto volontario, elementi che hanno dimostrato una situazione di disordine in classe e l’assenza di vigilanza adeguata. Il giudice ha rilevato che l’insegnante aveva la possibilità di evitare l’incidente impartendo regole di comportamento e vigilando attentamente sugli alunni, considerato il numero limitato di studenti presenti.

La quantificazione del danno biologico e patrimoniale

Il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che il trauma ha generato un periodo di inabilità temporanea di 85 giorni complessivi, suddiviso in un giorno di inabilità assoluta, 30 giorni al 50% e 54 giorni al 25%. Il minore ha riportato una menomazione permanente quantificata nella misura del 2% della totale, calcolata secondo le Guida orientativa per la valutazione del danno biologico.

Il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale applicando le tabelle del Tribunale di Milano edizione 2024, riconoscendo il valore massimo di 173 euro quale punto base per l’invalidità temporanea totale, data la giovanissima età del danneggiato, e un incremento del 25% per sofferenza soggettiva.

L’importo complessivo riconosciuto ammonta a 9.092,10 euro per danno non patrimoniale e 897,71 euro per danno patrimoniale, comprensivo di spese mediche e consulenza medico-legale. Il giudice ha condannato la compagnia assicurativa a tenere indenne il Ministero di quanto questi è tenuto a versare alla famiglia, in ragione della copertura assicurativa stipulata dall’amministrazione scolastica.


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