Economia

Adozioni, alla Corte costituzionale l’apertura alle coppie gay unite civilmente

Sarà la Corte costituzionale a stabilire se il divieto per le coppie omosessuali, unite civilmente, di accedere all’adozione internazionale sia o meno in contrasto con la Carta e con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. A nutrire dei dubbi sulla legittimità dell’impedimento, posto dall’articolo 39-bis della legge sulle adozioni transnazionali 184/1983, è il Tribunale di Venezia, chiamato a decidere sulla domanda di adozione – di un bambino che vive in un orfanotrofio all’estero – fatta da una coppia composta da due uomini quarantenni, unita civilmente dal 2019.

La leva della sentenza della Consulta 33/2025

L’ordinanza fa leva sugli argomenti offerti dalla stessa Consulta con la sentenza 33 del 2025, con la quale il giudice delle leggi ha sancito l’incostituzionalità delle disposizioni sulle adozioni internazionali per la parte in cui non consentivano alle persone non coniugate residenti in Italia di adottare minori stranieri abbandonati. In quell’occasione la Corte ha affermato, si ricorda nell’ordinanza di rinvio, che l’esclusione dei singoli dall’adozione non può tramutarsi «in una barriera capace di ostacolare lo stesso diritto del minore di essere accolto in un ambiente stabile e armonioso, a ben vedere tale esigenza è ravvisabile anche al di fuori delle limitate ipotesi prospettate dal legislatore. L’effettività di incidere sulla tutela dei bambini abbandonati è, infatti, in generale, un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti». Da lì parte l’ordinanza di rinvio, per chiedere di allargare quella platea, dalla quale sono escluse, con una discriminazione, le persone dello stesso sesso unite civilmente.

La discriminazione in contrasto con la Carta

Una limitazione non più sostenibile, pena la violazione del principio di uguaglianza «poiché mentre due conviventi di fatto – si legge nell’ordinanza (estensore Lanfranco Maria Tenaglia) – omo o eteroaffettivi che siano, e quindi di stato civile libero, potrebbero ciascuno presentare domanda di adozione come singoli, senza per questo, dover compiere alcun sacrificio nell’ambito della propria vita privata, lo stesso non potrebbero fare i soggetti uniti civilmente». Per il Tribunale veneziano, la lesione dei parametri nazionali e sovranazionali è assai evidente se si considera che, a oggi, le coppie unite civilmente potrebbero adottare sciogliendo l’unione civile per procedere a due autonome adozioni, prima quella prevista per i single da parte di un partner e poi quella in casi particolari a opera dell’altro. Nell’ordinanza si dà conto della solidità della coppia, sia dal punto di vista affettivo, della rete parentale e sociale, sia economico.

Fiduciose su una risposta positiva della Consulta le avvocate Eleonora Biondo e Valentina Pizzol, che assistono la coppia: «Il provvedimento ha il merito di portare, per la prima volta, il tema dell’accesso alle adozioni internazionali da parte di coppie unite civilmente al vaglio della Corte Costituzionale; la speranza – affermano – è ora quella che la Consulta dichiari l’incostituzionalità della norma censurata al fine di ottenere il riconoscimento di un nuovo diritto, più che meritevole di tutela, ossia il diritto di accedere all’adozione internazionale».


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