Acquaro, sgombero di un immobile sospeso. Due cittadini salvi
Il Tar Calabria ha accolto la richiesta di sue cittadini si sospendere lo sgombero di un immobile da parte del Comune di Acquaro. Il caso sarà discusso nel 2026
Il Tar Calabria, sede di Catanzaro, ha accolto la richiesta cautelare presentata da Gaetano Cirillo e Antonietta Ciancio, sospendendo l’esecuzione dei provvedimenti con cui il Comune di Acquaro aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria e disposto lo sgombero di un immobile in via Pasquale Stramandinoli. Il ricorso, presentato dai due cittadini tramite gli avvocati Brunella Chiarello e Francesco Alessandria, contestava la legittimità della determina comunale che, in sede di autotutela, aveva annullato il titolo edilizio rilasciato nel 2022. I giudici amministrativi, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025, hanno riconosciuto che il provvedimento impugnato presentava criticità sia sul piano formale che sostanziale.
Nella propria ordinanza, il Tribunale ha evidenziato che il Comune non può dichiarare “mendace” la documentazione presentata dai ricorrenti, poiché in passato aveva emesso atti che confermavano la proprietà dell’immobile; che sono ormai scaduti i termini per un annullamento legittimo in autotutela; che la sentenza civile richiamata dal Comune risale al 2010, rendendo necessario un approfondimento sul contesto attuale. I giudici hanno rilevato inoltre che i ricorrenti hanno maturato una situazione di affidamento rispetto alla disponibilità dell’immobile e che il Comune avrebbe dovuto fornire una motivazione più dettagliata sull’interesse pubblico alla revoca del permesso di costruire. Inoltre, il Tar ha riconosciuto che l’esecuzione immediata dello sgombero avrebbe creato gravi disagi abitativi per i ricorrenti, che si trovano in una condizione di difficoltà nel reperire una sistemazione alternativa in tempi brevi.
Alla luce di queste considerazioni, il Tar ha sospeso i provvedimenti impugnati e fissato la trattazione di merito del caso nella prima udienza pubblica di gennaio 2026. La vicenda dell’immobile è contenuta a chiare righe nel primo capitolo della relazione inerente le motivazioni dello scioglimento del Consiglio Comunale – datata 17 ottobre 2023 – per infiltrazioni mafiose. A tal proposito c’è da dire che l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale risale agli anni 2000 e che in questi anni si sono succeduti al comune di Acquaro anche delle gestioni commissariali (a seguito delle dimissioni dell’ex sindaco Mario Crupi e sfiducia dell’ex sindaco Domenico Scarmozzino) che mai hanno preso in esame questa vicenda. L’ufficio tecnico del comune di Acquaro a seguito di parere legale che era stato acquisito gli atti aveva rilasciato un permesso a costruire previo pagamento degli oneri concessori di circa 20milaeuro.
Parere legale che seppur la commissione straordinaria ha in un certo senso censurato non ha comunque provveduto a deferire all’autorità giudiziaria quell’avvocato per dichiarazioni mendaci dal punto di vista amministrativo. Un atto questo endoprocedimentale nel momento in cui la commissione straordinaria decide di riacquisire al patrimonio comunale il bene, annullando in autotutela tutti gli atti posti in essere dall’amministrazione Barilaro, senza provvedere di conseguenza alla restituzione delle somme pagate per il rilascio del permesso a costruire.
Nel momento in cui il pronunciamento del Tar oggi dice che l’acquisizione al patrimonio comunale operata dalla Commissione straordinaria non è in un certo senso quasi necessaria anche perché si tiene in considerazione l’esigenza abitativa degli occupanti l’immobile ormai da una vita e non entra nel merito andando a censurare in modo esagerato così come aveva fatto la commissione straordinaria nella relazione i provvedimenti dell’allora responsabile del servizio Michele Rosano e del geometra Francesco Tulino viene spontaneo chiedersi se quel provvedimento era così abnorme dal punto di vista amministrativo? Con la sospensione dell’efficacia della delibera della commissione straordinaria torna in vigore l’efficacia di quei provvedimenti e di quegli atti. Pertanto in conclusione viene da chiedersi: visto che l’architrave della relazione della commissione di accesso è rappresentata da questo ipotetico abuso e visto il pronunciamento del Tar, davvero questo era un motivo per procedere e fare ciò che è stato fatto?
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