A Spoleto un bambino potrà portare il cognome di entrambe le madri

A Spoleto un bambino potrà portare il cognome di entrambe le madri. Lo ha deciso il tribunale con la sentenza n. 79 del 2026, depositata il 12 marzo, accogliendo il ricorso congiunto di una coppia unita civilmente che aveva chiesto di integrare il cognome del figlio con quello della madre cosiddetta “intenzionale”.
La vicenda prende le mosse dalla nascita del minore, inizialmente riconosciuto dalla sola madre biologica. Successivamente, alla luce della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, anche l’altra donna ha potuto procedere al riconoscimento del figlio davanti all’ufficiale dello stato civile. A quel punto le due madri si sono rivolte al tribunale per ottenere l’attribuzione anche del secondo cognome, come previsto dall’articolo 262 del codice civile nei casi di riconoscimento successivo.
Il collegio, presieduto da Claudia Matteini, ha ritenuto che sussistessero tutte le condizioni per accogliere la richiesta, non ravvisando «profili di contrarietà rispetto all’interesse del minore». Un passaggio centrale della decisione richiama proprio l’evoluzione giurisprudenziale più recente, che ha ridefinito il concetto di genitorialità.
La Consulta, con la pronuncia del 2025, ha infatti stabilito che, nei casi di procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero da coppie di donne, entrambe possono essere riconosciute come madri sin dalla nascita del bambino. In caso contrario, si determinerebbe «una condizione di vulnerabilità» per il minore, privato di una figura genitoriale che di fatto esercita quel ruolo. Il tribunale di Spoleto riprende questo principio, sottolineando come la genitorialità non sia più soltanto un dato biologico, ma «una questione di responsabilità condivisa e di progetto comune».
Nel caso esaminato, il riconoscimento della seconda madre è avvenuto in un momento successivo alla nascita. Proprio questa circostanza ha reso necessario l’intervento del giudice anche per quanto riguarda il cognome. La normativa, infatti, distingue tra riconoscimento contestuale da parte di entrambi i genitori – in cui l’attribuzione dei cognomi segue un meccanismo sostanzialmente automatico – e riconoscimento successivo, dove la decisione è rimessa al tribunale.
Richiamando anche la sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale e la più recente giurisprudenza della Cassazione, i giudici hanno ribadito che il diritto al nome è un diritto fondamentale della persona e che la scelta del cognome deve essere guidata esclusivamente dall’interesse del minore. Non esiste quindi un automatismo: spetta al giudice valutare, caso per caso, quale soluzione sia più adeguata al contesto di vita del bambino.
Nel caso specifico, il tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi ostativi all’attribuzione di entrambi i cognomi, nell’ordine indicato dalle madri. La decisione dispone quindi l’aggiunta del cognome della madre intenzionale a quello già in uso, con trasmissione degli atti all’ufficiale di stato civile per le annotazioni.
La sentenza si inserisce in un quadro in rapida evoluzione, segnato da interventi della Corte costituzionale che stanno progressivamente colmando vuoti normativi sul riconoscimento dei figli nelle famiglie omogenitoriali. In assenza di una disciplina organica, restano infatti i tribunali a tradurre in concreto questi principi, caso per caso, con un criterio che resta costante: la tutela del superiore interesse del minore.
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