Niente assegno di divorzio al coniuge che rifiuta il lavoro
Gentile Avvocata,
sono un uomo divorziato ed esasperato da quella che ritengo una vera ingiustizia. Ho divorziato ormai 5 anni fa e da allora continuo a versare ogni mese alla mia ex moglie un assegno di € 3.000,00. All’epoca, avevo accettato di dare a mia moglie questa cifra perché lei non lavorava e io avevo un buon reddito. Pensavo fosse un modo per aiutarla a rimettersi in piedi.
Da allora, però, nulla è cambiato: la mia ex moglie non ha ancora un impiego. Ha 42 anni, ha una laurea e ha ricevuto varie offerte di lavoro, che ha sempre rifiutato. Le chiedo se è giusto che io debba continuare a pagare un assegno alla mia ex che potrebbe lavorare, ma sceglie di non farlo preferendo continuare a gravare su di me.
Grazie.
Enrico
Caro Enrico,
lei ha il diritto di rivolgersi al giudice per chiedere che l’assegno di divorzio sia annullato.
La Corte di cassazione è intervenuta di recente su un caso analogo al suo con la sentenza n. 25523 del 17 settembre 2025, affermando che l’assegno divorzile non è un vitalizio, ma uno strumento che serve a garantire un sostegno temporaneo per favorire l’indipendenza economica del coniuge debole. Ne consegue che, se il coniuge che incassa l’assegno rifiuta, senza valide ragioni, una congrua offerta di lavoro, perde il diritto di riceverlo.
La vicenda giudiziaria riguardava una donna che, al divorzio, aveva ottenuto un assegno di € 48.000,00 all’anno. L’ex marito, anni dopo, le aveva fatto causa per chiedere l’eliminazione dell’assegno di divorzio, sostenendo che l’ex moglie aveva rifiutato un’offerta di lavoro arrivata da una società a lui collegata. La proposta prevedeva un contratto a tempo indeterminato come impiegata amministrativo-commerciale, con uno stipendio equivalente all’assegno di divorzio e con l’aggiunta di una polizza previdenziale. La donna effettivamente aveva confermato in giudizio di aver rifiutato l’offerta, considerandola inadeguata.
La Suprema Corte ha accolto le ragioni del marito e ha lasciato la moglie senza assegno, sostenendo che il rifiuto di un lavoro serio e stabile, con condizioni retributive simili all’assegno percepito, fa venir meno il presupposto dell’”inadeguatezza dei mezzi” previsto dalla legge per il riconoscimento dell’assegno di divorzio.
Il messaggio dei giudici è chiaro: chi riceve l’assegno non può avere un atteggiamento passivo, confidando nel sostegno economico dell’ex per tutta la vita. L’assegno ha infatti una funzione assistenziale e compensativa, ma deve sempre collegarsi a una reale impossibilità di procurarsi mezzi adeguati al proprio mantenimento. Se non c’è l’impossibilità di rendersi autonomi economicamente, ma solo la pretesa di continuare a farsi mantenere dall’ex coniuge, il diritto a ricevere l’assegno divorzile viene meno. Quindi, se esiste una chance lavorativa concreta e dignitosa, rifiutarla significa perdere il diritto al contributo.
Secondo la Corte, “a fronte di questa offerta, ritenuta dal giudice di merito stabile e vantaggiosa, il principio di autoresponsabilità e di lealtà nei rapporti tra ex coniugi imponeva alla donna non solo di accettare l’offerta ma anche di adoperarsi nei limiti di un ragionevole sacrificio a mantenere il posto di lavoro”.
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