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Stellantis condannata per condotta antisindacale: “Multa a operai in sciopero per freddo”

Lavoravano spesso al freddo e nessuno aveva risolto il problema, così in un’alba di marzo si fermarono perché l’aria lungo la linea di montaggio della Fiat Panda nella fabbrica di Pomigliano d’Arco era ancor più gelida del solito. Uno sciopero, poi rientrato dopo una mezz’ora e la rassicurazione che avrebbero avuto un numero maggiore di pause durante il turno. Quei 30 minuti di stop però, secondo Stellantis, non erano un’astensione dal lavoro per rivendicare i propri diritti ma una semplice interruzione, quindi sanzionabile. Così nel giro di due settimane i dieci operai erano stati multati. Ora c’è la pronuncia del giudice a certificare che l’azienda ha tenuto un comportamento antisindacale come sosteneva la Fiom-Cgil che, lo scorso 16 maggio, aveva fatto causa davanti al Tribunale di Nola: era uno sciopero, senza dubbio, e quindi è stato violato lo Statuto dei Lavoratori.

L’aria fredda sulla linea in pieno inverno

La Fiom provinciale di Napoli aveva citato in giudizio Stellantis per quanto era accaduto nel sito di Pomigliano il 6 marzo, all’inizio del turno di mattina, poco dopo le 6. Lungo la “linea final 1”, dove si installano sedili, porte, volante e specchietti, scrivevano i metalmeccanici della Cgil, si erano verificati “a partire da gennaio” dei “malfunzionamenti all’impianto di riscaldamento/raffreddamento dell’aria” che causavano l’espulsione verso la linea “esclusivamente” di “aria fredda proveniente dall’esterno”. I lavoratori avevano iniziato “una serie di rimostranze e lamentele, sino a giungere a vere e proprie astensioni e/o interruzioni, anche parziali, dalla prestazione lavorativa”.

Il telone in plastica per deviare il getto

Come aveva risolto il problema Stellantis? Installando “verso la metà del mese di febbraio, dei teloni di plastica tra gli impianti di riscaldamento/raffreddamento dell’aria e le postazioni dei lavoratori” così da “deviare” il getto di aria fredda. Una soluzione tampone, nonostante, nel frattempo, come ricostruito di fronte alla giudice del Lavoro Valentina Olisterno, c’era chi lavorava con giubbino e cappello per ripararsi. Quella mattina, i lavoratori arrivati sull’impianto alle 6 sentono più freddo del solito, a causa delle condizioni climatiche esterne. Si fermano, segnalano ai rappresentanti sindacali e, dopo 30 minuti, grazie alla loro mediazione con i capi reparto, riprendono a lavorare. Uno sciopero lampo.

La contestazione disciplinare e la multa

Non secondo Stellantis che il giorno dopo recapita le lettere di contestazione disciplinare ai 10 scioperanti, addebitando loro “l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro”. Due settimane dopo, ecco la sanzione disciplinare: un’ora di multa. Per la Fiom, nient’altro che un provvedimento di “portata intimidatoria nei confronti di chi sciopera e di discredito dell’immagine e dell’attività del sindacato” che era intervenuto. Per Stellantis, invece, i dieci non erano in sciopero, quindi la sanzione era giustificata.

La giudice: “Uno sciopero per un luogo di lavoro salubre”

Ma si trattava proprio di una protesta ed era giustificata, ha stabilito invece la giudice. L’essersi fermati tutti insieme aveva “rilievo indubbiamente collettivo dell’interesse tutelato e della finalità perseguita”, ovvero il “garantirsi l’espletamento della propria prestazione in condizioni e/o luoghi di lavoro salubri”. Pur essendo emerse alcune discrepanze nel corso dell’istruttoria, riguardo a cosa sia stato riferito ai superiori, si tratta di dettagli “irrilevanti” perché ciò che conta, rimarca la giudice del Tribunale del Lavoro, è “che per la tutela di un interesse comune” i lavoratori hanno concordemente deciso di interrompere la propria prestazione lavorativa”, come “rimostranza avverso le (ritenute) inadeguate condizioni microclimatiche in cui si vedevano costretti ad operare, nonostante le segnalazioni effettuate in precedenza al datore di lavoro”.

Fu condotta antisindacale: “Rischio discredito”

Definendo anche “non attendibili” le dichiarazioni di un capo officina intervenuto quella mattina, la magistrata ha quindi qualificato “senza dubbio” la condotta di Stellantis come “antisindacale” in quanto “oggettivamente idonea a ledere gli interessi collettivi di cui è portatore il sindacato”. Una condotta che, oltretutto, può “produrre effetti durevoli nel tempo, avendo una portata intimidatoria nei confronti di chi intende legittimamente esercitare il proprio diritto di sciopero, oltre che di discredito dell’attività sindacale della Fiom”.


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