Abruzzo

Resta ai domiciliari il diciottenne accusato della morte di Andrea Prospero


Resta ai domiciliari il diciottenne romano accusato di aver istigato Andrea Prospero, studente universitario di Lanciano, a togliersi la vita lo scorso 24 gennaio a Perugia. Il gip del tribunale di Perugia, Simona Di Maria, ha rigettato l’istanza formulata dalla difesa dell’indagato nel corso dell’udienza del 23 ottobre per il patteggiamento.

L’avvocato Alessandro Ricci chiedeva la revoca della misura cautelare dei domiciliari o, in via subordinata, la sua sostituzione con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Gip, che aveva già respinto la richiesta di patteggiamento dopo aver giudicato la pena di 2 anni e mezzo troppo bassa (l’udienza è stata aggiornata al prossimo 6 novembre), adesso dice no anche alla scarcerazione.

Pareri negativi sono stati espressi anche dalle parti civili, genitori e fratelli di Prospero, e dal pubblico ministero. Secondo il gip Di Maria “non emergono elementi nuovi di una qualche rilevanza che inducano a ritenere che le esigenze cautelari, già valutate, si siano attenuate”.

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“Le spontanee dichiarazioni rese in udienza – si legge inoltre nel provvedimento del giudice – in cui l’imputato, senza peraltro una espressa assunzione di responsabilità, si è detto dispiaciuto per quanto occorso aggiungendo di essere afflitto per la perdita dell’amico, dichiarazioni che, rese a distanza di ben 10 mesi dai fatti e peraltro all’udienza in cui doveva valutarsi la congruità della sua richiesta e la concedibilità delle attenuanti generiche, sono apparse non sorrette da alcuna autentica resipiscenza, empatia e intento riparatorio, soprattutto nei confronti dei familiari della persona offesa”.

Per il Gip esistono, al contrario, elementi che rafforzano le esigenze cautelari: “la trasgressione della misura, avvenuta il 12 giugno 2025 e durata alcuni giorni, quando l’imputato si è deliberatamente allontanato dall’abitazione dove doveva rimanere agli arresti domiciliari; il fatto che questi abbia continuato, malgrado il divieto, ad utilizzare mezzi di comunicazione e account di messaggistica, nonostante siano stati proprio questi i canali attraverso i quali ha realizzato le condotte per cui è a processo e le collaterali condotte legate agli stupefacenti”.

Infine, viene valutato un ulteriore aspetto. “Nonostante la difesa, fin da luglio 2025, avesse riferito l’intenzione dell’assistito di riprendere la frequentazione scolastica, non risulta pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione alla partecipazione alle lezioni, eventualmente anche a distanza, il che – conviene il giudice – è ulteriore sintomo dell’assenza ad oggi di un qualche segnale che possa far ritenere che vi sia un concreto sforzo dell’imputato nel prendere le distanze dalle condotte che a lungo ha tenuto e nel seguire un percorso rieducativo e di reinserimento”.


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