Morte Mara Favro, elementi insufficienti: “Non sostenibile l’ipotesi di omicidio”

L’impossibilità di sostenere in un processo un’accusa di omicidio volontario è alla base della richiesta di archiviazione della procura per il caso di Mara Favro, la 51enne della valle di Susa scomparsa l’8 marzo del 2024 e ritrovata mesi dopo, senza vita, in fondo ad un dirupo nel territorio del Comune di Gravere. “Quello che pare certo è che gli elementi in atti – si legge nella richiesta di archiviazione firmata dal procuratore aggiunto Cesare Parodi e dal pm Davide Pretti – non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti degli indagati, né di ritenere sussistenti profili di penale responsabilità in capo ad altri soggetti. Si rileva inoltre che non emergono ulteriori approfondimenti investigativi tali da consentire uno sviluppo delle indagini in termini concretamente significativi”.
L’analisi dei tabulati, svolta dai carabinieri del Ros, avrebbe portato alla conferma del resoconto degli ultimi movimenti di Mara Favro così come erano stati ricostruiti dalle testimonianze: la donna si era allontanata a piedi dalla pizzeria dove lavorava, a Chiomonte, e stava percorrendo la strada statale. Ha mandato dei messaggi e anche ha ascoltato della musica.
Ad un certo punto, sempre secondo quanto si è appreso, la cellula del telefonino ha agganciato la “cella” immediatamente adiacente, cosa che potrebbe corrispondere all’ipotesi che la donna sia precipitata dal sentiero su cui si trovava.
La richiesta di archiviazione è stata notificata ai familiari della donna assistiti dall’avvocato Roberto Saraniti. Negli atti la procura fa riferimento alla riforma Cartabia: “Tale regola di giudizio è stata introdotta con la riforma Cartabia che ha abbandonato la regola comportamentale per cui nei casi dubbi l’azione deve essere esercitata e non omessa privilegiando la valutazione in ordine al risultato dell’azione”. In particolare si richiede al pm – riportano le carte – di effettuare una valutazione non più della generica sostenibilità dell’accusa in giudizio ma dell’esistenza anche in caso di fondatezza della notizia di reato di elementi sufficienti per giustificare appunto, al di là di ogni ragionevole dubbio, una sentenza di condanna”.
Ragioni di “economia processuale” si legge dalle stesse carte che “impongono la presente richiesta” di archiviazione, “dovendosi prevedere in caso di rinvio a giudizio un esito sfavorevole all’accusa”.
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