Società

Concorsi docenti, confermato l’obbligo di anonimato per le prove pratiche scritte. SENTENZA Consiglio di Stato

La Settima Sezione, con la decisione n. 6284 del 17 luglio 2025, ha respinto sia l’appello principale che quello incidentale riguardanti il concorso per docenti della scuola secondaria per la classe di concorso B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), bandito con Decreto Direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023.

I giudici hanno ribadito che il principio dell’anonimato trova la sua fonte primaria nei superiori principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione pubblica, secondo l’articolo 97 della Costituzione. La sentenza ha chiarito come “occorre distinguere l’ipotesi in cui la prova pratica richieda il contatto diretto tra il candidato e la Commissione” da quelle situazioni “in cui la prova pratica consista in un mero elaborato scritto“. Nel primo caso l’anonimato risulta materialmente impossibile, mentre nel secondo deve trovare piena applicazione il principio dell’identificazione celata del candidato.

Le modalità di svolgimento e la violazione procedurale accertata

La commissione esaminatrice aveva consentito ai partecipanti di apporre il proprio nome e cognome sull’elaborato scritto della prova pratica, violando così il principio dell’anonimato. Il Consiglio di Stato ha stabilito che “ciò che veramente rileva sono le concrete modalità con cui tale prova pratica deve essere svolta in base alla lex specialis del concorso.

L’elemento decisivo è risultato essere lo “iato temporale” tra l’effettuazione della prova pratica scritta e il successivo colloquio orale. Nel caso specifico, la prova pratica si era svolta il 22 maggio 2024, la correzione degli elaborati era terminata il 27 maggio, mentre le prove orali erano iniziate il 28 maggio. La Sezione ha evidenziato che “la valutazione della prova pratica scritta non è avvenuta contestualmente al colloquio orale, bensì in un momento antecedente”, esponendo così la commissione al “potenziale rischio di condizionamenti esterni” che solo il rispetto dell’anonimato avrebbe potuto scongiurare.

Gli effetti della decisione e le disposizioni operative per l’amministrazione

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Marche che aveva ordinato la rinnovazione della prova pratica e delle successive fasi concorsuali. La decisione comporta il differimento degli effetti della nuova graduatoria all’anno scolastico 2025/2026, con l’obbligo per l’amministrazione di “rinnovare la prova pratica e le successive fasi concorsuali con la massima tempestività” per evitare ripercussioni sul prossimo anno scolastico.

La sentenza ha stabilito che il principio dell’anonimato deve trovare “applicazione generalizzata ed estesa anche alle prove pratiche, laddove consistano nella redazione di un elaborato scritto, eccettuati solamente i casi in cui ciò sia materialmente impossibile”. I giudici hanno precisato che l’impossibilità si verifica “allorquando lo svolgimento della prova, per le sue modalità, implichi un contatto diretto e immediato del candidato e/o del contenuto della prova con la Commissione, contatto che rende inevitabile la sua previa identificazione”.


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