Umbria

Ristorazione scolastica Terni, dal Tar l’ok al bando del Comune


«Emerge, pertanto, il carattere non escludente della disciplina di gara nei confronti della ricorrente, con conseguente inammissibilità della censura». Questa una delle motivazioni che si leggono nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale con la quale è stato dichiarato «inammissibile» il ricorso avanzato da una delle società partecipanti al bando del Comune di Terni da 12,2 milioni di euro per la ristorazione scolastica.

Ricorso Ad impugnarlo la Sirio srl, che ha richiesto l’annullamento «del bando avente ad oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Terni a ridotto impatto ambientale». Non solo, come si legge nel dispositivo del Tar dell’Umbria, la società avrebbe chiesto anche l’annullamento di alcune clausole riguardanti i punteggi premiali e l’offerta economica. Come rappresentato dalla Sirio Srl: «Sarebbe errata la qualificazione dell’oggetto dell’affidamento come concessione, invece che come appalto; ciò sia in considerazione della prevista realizzazione di un centro cottura destinato a rimanere di proprietà del concessionario, sia soprattutto in quanto le condizioni contrattuali non contemplerebbero il trasferimento del rischio operativo a carico dell’aggiudicatario, essendo stabilito un corrispettivo determinato».

Terni Dal canto suo il Comune, costituitosi in giudizio, «ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, nonché la sua inammissibilità, sotto due profili: in quanto la ricorrente, non avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, non sarebbe legittimata alla proposizione del ricorso, atteso che, nella specie, non ricorrerebbe il caso di contestazione di clausole che impediscano o rendano eccessivamente gravosa la partecipazione». E, in secondo luogo, «perché, anche a seguito dell’eventuale domanda di partecipazione, mancherebbe in capo alla ricorrente un interesse attuale e concreto, quale potrebbe delinearsi soltanto all’esito della gara, stante il carattere non immediatamente lesivo delle previsioni impugnate».

Decisione del Tar Il Tribunale sostiene che Sirio srl abbia «prospettato un’immediata lesione nei propri riguardi derivante direttamente dalle previsioni della lex specialis della procedura, e su questa base ha ritenuto di dover introdurre il ricorso a seguito della pubblicazione del bando, senza attendere l’aggiudicazione». E inoltre «non ha dimostrato che le previsioni della lex specialis della procedura siano state formulate in modo tale da precluderle la presentazione dell’offerta, che in effetti è stata poi presentata e giudicata ammissibile». Alla fine la società è stata condannata al pagamento di 3 mila euro di spese del giudizio.

Questo contenuto è libero e gratuito per tutti ma è stato realizzato anche grazie al contributo di chi ci ha sostenuti perché crede in una informazione accurata al servizio della nostra comunità. Se puoi fai la tua parte. Sostienici

Accettiamo pagamenti tramite carta di credito o Bonifico SEPA. Per donare inserisci l’importo, clicca il bottone Dona, scegli una modalità di pagamento e completa la procedura fornendo i dati richiesti.



Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »