Payback sanitario, l’Azienda sanitaria Umbria 2 condannata a pagare la casa farmaceutica
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta nel lungo e articolato contenzioso tra l’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 della Regione Umbria e Novartis Farma, relativamente alla fornitura di farmaci e alla corretta applicazione dei meccanismi di determinazione del prezzo, con particolare riferimento al controverso sistema del payback introdotto dalla legge finanziaria del 2007.
Il contesto
Tutto ha origine da un decreto ingiuntivo emesso nel 2012 dal Tribunale di Perugia, con cui l’Azienda sanitaria veniva intimata al pagamento di oltre 250mila euro per forniture di medicinali effettuate da Novartis. La Asl ha opposto il decreto sostenendo che i prezzi applicati erano superiori a quelli stabiliti in sede di gara, e che Novartis fosse venuta meno all’impegno di mantenerli invariati per tutta la durata dell’appalto. Contestava inoltre la legittimità dell’aumento dei prezzi invocato dalla casa farmaceutica sulla base del meccanismo del payback.
Il Tribunale civile di Perugia aveva accolto l’opposizione della Asl, ritenendo che il pay back non trovasse applicazione alla fattispecie e revocando il decreto ingiuntivo.
Il ribaltamento in appello
La decisione è stata poi riformata dalla Corte d’appello di Perugia, che ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni di Novartis, ritenendo che la sospensione dello sconto del 5% sul prezzo dei farmaci disposta dall’Aifa e sostituita dal versamento diretto alla Regione da parte dell’azienda, esonerasse Novartis dall’applicare lo sconto all’Asl. Di conseguenza, quest’ultima era tenuta a pagare l’intero importo contrattualmente pattuito, pari a 174.952,37 euro, oltre interessi moratori.
La richiesta di revocazione e il ricorso in Cassazione
L’Azienda sanitaria ha successivamente richiesto la revocazione della sentenza d’appello, sostenendo che il contratto con Novartis era divenuto efficace dopo l’entrata in vigore della norma Aifa, e che quindi nessuno sconto era mai stato applicato né revocato. Tuttavia, tale istanza è stata respinta dalla stessa Corte d’appello, che ha considerato la doglianza un errore di diritto e non di fatto, non idoneo a fondare la revocazione.
La vicenda è così approdata in Cassazione, con l’Asl che ha denunciato violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, in particolare in relazione alla distinzione tra prezzo al pubblico dei farmaci e prezzo da gara.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’impostazione della Corte d’appello, ritenendo che la determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale è soggetta alla contrattazione con l’Aifa, anche per i farmaci oggetto di appalto pubblico e che il meccanismo del payback e le relative determinazioni Aifa sono vincolanti per tutte le aziende farmaceutiche, e influiscono anche sui contratti stipulati con le amministrazioni sanitarie.
La Corte ha quindi ritenuto che l’Azienda sanitaria fosse obbligata al pagamento integrale del corrispettivo pattuito, avendo Novartis versato il 5% alla Regione come previsto dal sistema payback, e non avendo quindi trattenuto alcuno sconto indebitamente.
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