Donne vittima di violenza, riaprono le domande per il reddito di libertà: regole e requisiti
Riparte il servizio Inps, da oggi lunedì 12 maggio, per le domande del reddito di libertà, il contributo economico destinato a sostenere l’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza.
Le domande dovranno essere inoltrate tramite i Comuni nel cui ambito è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere da residenza o domicilio. Il modulo relativo è il SR208.
Dieci milioni sul tavolo
Il contributo si è sbloccato il 4 marzo scorso, con il decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 2 dicembre 2024, che ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate per gli anni 2024, 2025 e 2026: si tratta di 10 milioni di euro per ciascun anno.
Requisiti
La circolare Inps del 5 marzo specifica che le destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o della ricevuta della richiestao del cedolino, o del permesso per protezione speciale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.
Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico stabilito, per le domande presentate dal 5 marzo 2025 – giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto – nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di dodici mesi, erogati in unica soluzione.
I criteri per le domande
L’accoglimento delle domande sarà determinato sulla base delle risorse regionali e dell’ordine cronologico di presentazione. Quelle presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il termine del 18 aprile e che avranno priorità, resteranno valide fino al 31 dicembre e saranno accolte nei limiti delle risorse trasferite all’Inps; in caso di mancata accettazione si potrà presentare nuova richiesta a partire dal primo gennaio 2026.
I comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”.
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