Errore nella pensione, l’Inps chiede indietro i soldi alla pensionata per due volte
Percepisce 1.700 euro in più di pensione, ma è un errore. L’Inps chiede la restituzione della somma, ma davanti al giudice si scopre che non può essere richiesta indietro. Quello che lascia perplessi, però, è che sarebbe la seconda volta che l’ente previdenziale compie lo stesso errore nei confronti della signora, con la pensione sociale.
Il caso
Il Tribunale di Spoleto ha accolto il ricorso della donna, assistita dall’avvocato Diego Florio, contro la richiesta di un rimborso di circa 1.700 fatto dall’Inps. Qualche anno fa identica richiesta era stata avanzata per un importo di 6.500.
Secondo l’Inps la pensionata non avrebbe dichiarato le variazioni della sua situazione reddituale-patrimoniale, omettendo anche di inviare il modello Red (una dichiarazione reddituale che va presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni collegate al reddito). Solo che la signora ha sempre inviato il modello Red, non denunciando eventuali variazioni, perché “variazioni di sorta non ci sono state”. Dal canto suo, l’ente previdenziale non ha mai dimostrato, davanti al giudice, omissioni dolose da parte della pensionata.
La decisione
Secondo il giudice del Tribunale di Spoleto, “se è vero che in tema di accertamento l’onore della prova sul diritto alla prestazione spetta alla parte creditrice, quando quest’ultima dimostra di aver adempiuto al suo obbligo di fornire i documenti, allora l’onere si inverte e spetta all’ente previdenziale”. E questo non è avvenuto. Il Tribunale ha appurato che aveva sempre presentato i modelli Red per gli anni contestati, tanto che l’Inps sulla base di tali documenti ha potuto ricostruire anche la pensione della signora.
La norma
Quanto alle più recenti contestazioni, infine, la legge cui fa riferimento l’ente, per il recupero di somme indebitamente pagate, non si applica “all’indebito assistenziale”, soprattutto quando non è stata provata la mala fede della pensionata “nella percezione dei ratei asseritamente indebiti”. La disciplina dell’indebito assistenziale prevede la non addebitabilità del regime in questione al sussistere di alcuni requisiti, tra cui la contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generare l’affidamento incolpevole e se l’interessato non ha posto in essere “comportamenti attivi diretti ad ingannare l’ente erogatore ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell’ente”.
Per questo richiesta annullata e somma non restituibile.
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