Buoni fruttiferi postali prescritti non valgono più nulla? No, ecco la sentenza che risarcisce il titolare
Una sentenza storica a tutela dei risparmiatori arriva dal Giudice di Pace di Città della Pieve, che con il procedimento n. 45/2024 ha riconosciuto il diritto al risarcimento di un consumatore danneggiato dalla mancata informazione sulle condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP).
La vicenda
Il caso risale al 2001, quando un risparmiatore aveva sottoscritto due Buoni Fruttiferi Postali del valore complessivo di 5.000 euro, senza ricevere indicazioni sulla data di scadenza né sulla serie di appartenenza. Convinto che i buoni avessero una durata ventennale, il consumatore si è rivolto nel 2023 alla filiale di Poste Italiane presso cui aveva sottoscritto i titoli, scoprendo con sorpresa che erano già prescritti da anni, avendo in realtà una scadenza settennale.
Il risparmiatore, non avendo mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico che avrebbe chiarito la durata e le condizioni dei buoni, si è rivolto allo sportello di Perugia dell’Unione Nazionale Consumatori. Con il supporto legale dell’Avv. Elisabetta Congiusta, è stata intrapresa un’azione civile per accertare la responsabilità di Poste Italiane.
La decisione del Giudice di Pace
Il Giudice ha stabilito che Poste Italiane, al momento della sottoscrizione, aveva l’obbligo di fornire al cliente il Foglio Informativo Analitico, necessario per garantire trasparenza e correttezza. La mancata consegna di tale documento ha violato non solo l’obbligo legale di informazione, ma anche i principi di buona fede, correttezza e diligenza professionale.
Poste Italiane è stata dunque condannata a risarcire il risparmiatore per un importo pari al valore capitale dei buoni, maggiorato degli interessi legali rivalutati anno per anno a partire dalla data di scadenza dei titoli. Sottolinea l’Avv. Elisabetta Congiusta “È una vittoria per tutti i titolari di Buoni Fruttiferi Postali caduti in prescrizione, che ora possono far valere i propri diritti e ottenere il risarcimento per i danni subiti”.
Il commento dell’Avv. Damiano Marinelli
“L’odierna sentenza è di grande importanza,” afferma l’Avv. Damiano Marinelli, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria. “Non solo ribadisce la violazione del dovere di informazione da parte di Poste Italiane, ma afferma che tale obbligo trova fondamento anche nei principi di correttezza e buona fede, che devono guidare i rapporti tra Poste e i risparmiatori, spesso non professionali. Questa decisione apre ulteriormente la strada alla tutela di tutti i titolari di Buoni Fruttiferi Postali prescritti per mancanza di adeguate informazioni, che ora potranno agire per ottenere il giusto risarcimento. L’Unione Nazionale Consumatori continuerà a essere al fianco dei cittadini, garantendo loro supporto e tutela”.
Con questa pronuncia, il ruolo dell’Unione Nazionale Consumatori si conferma centrale nella difesa dei diritti dei consumatori, promuovendo la trasparenza e la correttezza nei rapporti con gli intermediari finanziari (per informazioni: info@consumatoriumbria.it).
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