Lo stop ai sindaci dalla Consulta incide anche in Calabria: resta il divieto al terzo mandato
Un terzo mandato per i sindaci delle grandi città già in carica da 10 anni? Secondo i giudici della Consulta non è possibile. I togati di piazza del Quirinale hanno infatti dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma che non prevede, anche per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo. La Corte si è espressa sul ricorso promosso dalla Regione Liguria a proposito del decreto legge 7/2024 che, modificando l’articolo 51, comma 2, del Tuel, ha sostanzialmente eliminato qualsiasi limite di mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; imposto tre limiti di mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 abitanti e 15.000 abitanti; mantenuto due limiti di mandato per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
La Corte costituzionale ha ricordato che il limite ai mandati consecutivi è stato introdotto con l’articolo 2 della legge 81/1993. L’individuazione del punto di equilibrio, essendo il frutto di un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali, è espressione della discrezionalità del legislatore. Quest’ultima può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole e questa caratteristica, sempre secondo la Consulta, non è rintracciabile nel caso di specie.
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