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Elezioni studentesche, è possibile candidarsi contemporaneamente al Consiglio di Istituto e alla Consulta provinciale? Norme, prassi e cautele

Il mese di ottobre è tipicamente quello riservato alle liste, ai motti e alle assemblee studentesche. Uno dei quesiti più frequenti in materia di elezioni studentesche è: si può concorrere contemporaneamente per un posto nel Consiglio di Istituto e per uno nella Consulta provinciale degli studenti? La normativa nazionale non pone un divieto espresso. Il dubbio è comprensibile, perché le due elezioni si svolgono spesso nello stesso giorno, con modalità molto simili e anche con la medesima commissione elettorale. Di base, però, nessuna disposizione nazionale vieta in modo espresso la doppia candidatura.

Due organi, due durate diverse

Il Consiglio di Istituto è disciplinato dal D.Lgs. 297/1994. Secondo l’art. 8 c. 1 e c. 2, per le scuole che contano fino a 500 alunni, possono essere eletti al massimo 3 studenti all’interno dell’organo; per le scuole che hanno invece più di 500 alunni, i posti disponibili salgono a 4.

A differenza delle altre componenti, che restano in carica un triennio, quella studentesca si rinnova ogni anno. Per questo, quando non si rinnovano tutte le componenti, si ricorre alla procedura semplificata richiamata dagli artt. 21 c. 3 dell’O.M. 215/1991: in occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni. L’indicazione non va intesa letteralmente: nella prassi, diverse scuole propongono anche due date differenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe e nel consiglio di istituto, considerato che in quest’ultimo caso è necessario concedere un tempo maggiore per la presentazione delle liste, ma a livello concettuale l’ordinanza richiama ad uno svolgimento simultaneo ponendo come riferimento massimo entro cui terminare le operazioni il 31 ottobre di ogni anno scolastico.

La Consulta provinciale degli studenti nasce invece con il D.P.R. 567/1996, disciplinata dall’art. 6. È un organismo composto soltanto da studenti, nel quale ogni scuola secondaria di secondo grado della provincia è rappresentata da massimo due eletti. Il mandato dura due anni e le elezioni si svolgono entro il 31 ottobre, con le stesse modalità previste per la componente studentesca del Consiglio di Istituto. Secondo l’art. 6 c. 2, la Consulta provinciale ha il compito di:

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall’articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorità scolastica periferica , gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell’utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;

b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;

b-bis) collaborare con gli organi dell’amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all’articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l’abuso di farmaci e di sostanze per l’incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento;

c) istituire, in collaborazione con l’ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all’attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;

d) promuovere iniziative di carattere trazionale;

d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;

e) designare i rappresentanti degli studenti nell’organo di garanzia previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Nulla è previsto in merito all’eventuale incompatibilità

Né l’art. 8 del D.Lgs. 297/1994 né il D.P.R. 567/1996 contengono un elenco di incompatibilità tra la rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Istituto e quella nella Consulta. Non esiste una norma esplicita che dica chiaramente che chi è candidato al Consiglio non possa candidarsi alla Consulta o viceversa.

L’unica regola sulla pluralità di candidature si trova nell’art. 30, comma 4, dell’O.M. 215/1991: nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, né può presentarne alcuna. La disposizione ha una funzione chiara, cioè impedire che la stessa persona compaia in due liste concorrenti per il medesimo organo, alterando la competizione e il computo dei voti. Il testo, però, parla di “stesso consiglio”. La Consulta è un organo diverso, di livello provinciale, con una propria composizione, propri compiti, proprie funzioni e le sue liste non sono assolutamente assimilabili a quelle del Consiglio di Istituto. Si tratta di due procedure distinte.

Si potrebbe obiettare che il D.P.R. 567/1996, rinviando alle “stesse modalità” del Consiglio di Istituto, importi anche il divieto dell’art. 30. Il rinvio, tuttavia, riguarda il modo in cui si vota: liste, presentatori, preferenze, scrutinio, proclamazione. Non trasforma due competizioni in una sola né estende a un organo diverso un divieto scritto appositamente per lo stesso consiglio. A ciò si aggiunge un criterio generale: le cause di ineleggibilità e di incompatibilità comprimono un diritto di partecipazione e, in mancanza di una previsione espressa, vanno interpretate in senso restrittivo.

L’interpretazione più coerente pare andare in questa direzione: il divieto di doppia lista opera all’interno di ciascuna elezione, non tra elezioni diverse. Uno studente non può comparire in due liste del Consiglio di Istituto e, per le stesse ragioni, non deve comparire in due liste della Consulta provinciale, ma non c’è alcun ostacolo normativo espresso che impedisca ad un candidato in una lista per il Consiglio di proporsi contemporaneamente come candidato in una per la Consulta.

Liste, firme e schede: come funziona in pratica

Sul piano operativo le due elezioni sono parallele, ma non coincidenti. Per il Consiglio di Istituto le liste si presentano dal 20° al 15° giorno precedente la votazione. Ciascuna è contraddistinta da un numero romano, assegnato secondo l’ordine di presentazione, e da un motto; può contenere al massimo il doppio dei candidati rispetto ai seggi (otto per quattro posti) e deve essere sottoscritta da almeno venti elettori nelle scuole con più di duecento iscritti, con soglie ridotte sotto quel numero. Per la Consulta le circolari delle scuole richiamano un impianto analogo: lista con motto, fino a quattro candidati per due seggi, almeno venti presentatori e una sola preferenza esprimibile, a fronte delle due previste per il Consiglio di Istituto.

Due regole attraversano entrambe le elezioni. La prima è che il presentatore di lista non può essere a sua volta candidato: chi firma una lista, dunque, non può comparire tra i candidati. La seconda riguarda la modulistica. Diverse scuole predispongono moduli distinti per ciascun organo, con dichiarazioni di accettazione separate per il Consiglio e per la Consulta: sul piano amministrativo si tratta dunque di due candidature autonome, ciascuna con il proprio iter.

Il punto delicato è che alcune circolari, per semplicità, scrivono la regola in forma generale. Negli ultimi anni si sono viste formule del tipo “nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista”, inserite in un’unica comunicazione che disciplina insieme Consiglio di Istituto e Consulta provinciale. Scritta in questo modo, potrebbe essere letta a primo impatto come un divieto di comparire in più liste anche di organi diversi escludendo, di fatto, la doppia candidatura. Altre scuole scelgono invece formule riferite al singolo organo, ad esempio precisando che non si può sottoscrivere più di una lista della Consulta provinciale: questa sarebbe la miglior soluzione da adottare onde evitare equivoci.

E se si viene eletti in entrambi gli organi?

Immaginiamo che la candidatura sia stata accolta e che lo studente risulti eletto sia nel Consiglio sia nella Consulta. Non risulta una disposizione che lo obblighi a scegliere: i due mandati sono autonomi e la proclamazione avviene separatamente per ciascuna elezione. Le dimissioni da uno dei due organi restano sempre possibili e aprono la strada ad eventuali surroghe, ma non sono obbligatorie. Per la Consulta, il D.P.R. 567/1996 prevede che gli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità (anche per aver conseguito il diploma), siano sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste; in caso di esaurimento delle liste si procede a elezioni suppletive.

Normativa a parte: quanto tempo assorbe il doppio incarico?

Appurato che a livello puramente normativo non esistono vincoli o divieti particolari, il tema vero è quello legato ai carichi di lavoro. Nel Consiglio di Istituto lo studente partecipa alle sedute con le stesse prerogative degli altri componenti, con un’eccezione: i minorenni non hanno voto deliberativo sulle materie economico-finanziarie di cui all’art. 10, commi 1 e 2, lett. b), come stabilisce l’art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 297/1994. Uno dei rappresentanti degli studenti può inoltre essere eletto membro della giunta esecutiva, che predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto (ferma restando la libera iniziativa di quest’ultimo) e cura l’esecuzione delle delibere.

La Consulta, composta solo da studenti, lavora invece su scala provinciale. Il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale convoca la prima plenaria entro quindici giorni dall’elezione di tutti i rappresentanti e comunque non oltre il 20 novembre; in quella sede si eleggono il presidente e il consiglio di presidenza, a scrutinio segreto, secondo il regolamento della singola Consulta. Seguono commissioni tematiche, progetti con enti locali e associazioni, sportelli informativi e la designazione di due studenti nell’organo di garanzia previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998). Sono impegni che si sommano a quelli, già numerosi, di chi frequenta le lezioni e prepara verifiche o esami.

Opportunità e rischi del doppio mandato

Chi siede in entrambi gli organi può fare da cerniera tra la scuola e il territorio: portare in Consiglio le proposte maturate nella Consulta e, al contrario, trasferire in sede provinciale i problemi concreti del proprio istituto. È un profilo che molte liste valorizzano nelle campagne elettorali, e che può rendere più efficace la rappresentanza.

Ci sono però anche ragioni di prudenza. La prima è pratica: tra sedute, commissioni, plenarie e assemblee, il rischio è di non riuscire a garantire una presenza costante in nessuno dei due ruoli. La seconda riguarda la diffusione della partecipazione: la concentrazione di più incarichi sulle stesse persone può scoraggiare chi si affaccia per la prima volta alla rappresentanza. La terza è, infine, temporale. Il mandato della Consulta è biennale, ma chi frequenta l’ultimo anno lo perde con il diploma e viene sostituito dai non eletti, mentre il mandato nel Consiglio di Istituto è comunque annuale. Chi si candida all’ultimo anno a un seggio biennale sa quindi che il proprio incarico sarà più breve di quello formalmente previsto, e questo potrebbe pesare nella valutazione del suo impegno.

Nessuna di queste considerazioni rende illegittima la doppia candidatura, ma ciascuna spiega perché alcune scuole preferiscano scoraggiarla e perché molti studenti, pur potendo, scelgano di concentrarsi su un solo organo.

Indicazioni pratiche per studenti e scuole

Per chi intende candidarsi, la prudenza suggerisce alcuni passaggi:

  • leggere per intero la circolare di indizione e il regolamento elettorale d’istituto;



  • chiedere conferma scritta sulla possibilità di doppia candidatura alla commissione elettorale, che è l’organo competente a valutare la regolarità delle liste;



  • compilare moduli e dichiarazioni di accettazione separati per ciascun organo, rispettando i termini diversi se previsti;



  • ricordare che chi sottoscrive una lista come presentatore non può essere candidato;



  • valutare con realismo il tempo disponibile, soprattutto in vista di esami o di impegni scolastici particolarmente intensi.

Per le scuole, la raccomandazione è di scrivere le circolari in modo che non vengano lasciati margini di fraintendimento: indicare con chiarezza che le limitazioni valgono per il singolo organo e pubblicare modulistica distinta.

Conclusioni

Sul piano delle norme nazionali, dunque, non emerge un divieto a proporre la doppia candidatura: il D.Lgs. 297/1994 e il D.P.R. 567/1996 non prevedono incompatibilità, e l’art. 30, comma 4, dell’O.M. 215/1991 vieta la presenza in più liste dello stesso consiglio, ma non in organi diversi. Sul piano pratico, invece, la risposta dipende dal testo della circolare, dalle prassi della commissione elettorale e dalle eventuali indicazioni dell’ufficio scolastico territoriale, che talvolta invitano a non gravare i candidati di più incarichi.

La soluzione più prudente per gli studenti è verificare il tutto con la commissione elettorale prima di presentare le liste, mentre quella più utile per le scuole è chiarire in anticipo. In entrambi i casi la questione conferma quanto la partecipazione studentesca, più che un classico rituale di inizio anno scolastico, sia un esercizio di regole da conoscere e applicare con cura per garantire la miglior partecipazione possibile.


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