Alunna bocciata prima della maturità, i genitori: “Ultimo 6 dimostra il recupero, i docenti avevano preconcetti”. Ma il TAR dice no: “Valutazioni della scuola non si toccano”

L’accesso all’esame di maturità è regolato da norme precise che definiscono le modalità di valutazione degli studenti.
La decisione emessa dai giudici amministrativi, nel caso in questione, chiarisce i criteri con cui la legge definisce i giudizi scolastici di fine anno. Nello specifico, la pronuncia evidenzia come la valutazione del Consiglio di classe non si limiti a considerare gli esiti delle ultime verifiche, ma consista in un’analisi complessiva del percorso formativo e dell’apprendimento svolto nell’intero anno scolastico.
Il caso
La vicenda prende le mosse dalle aule di un liceo di Padova, dove una studentessa dell’indirizzo di Arti Figurative si è vista sbarrare la strada verso il diploma proprio alla fine del secondo quadrimestre. Il quadro delineato dai docenti in sede di scrutinio finale ha registrato il mancato raggiungimento della sufficienza in due materie scientifiche: un 3/10 in Matematica e un 5/10 in Fisica. Tale esito ha spinto il Consiglio di classe a deliberare all’unanimità la non ammissione dell’alunna all’esame di Stato e la conseguente mancata attribuzione dei crediti per l’ultimo anno.
Ritenendo ingiusta la decisione, la famiglia della giovane ha scelto di percorrere la via giudiziaria, contestando il verbale di scrutinio e le singole valutazioni insufficienti dinanzi alla giustizia amministrativa. A sostegno del ricorso, la difesa ha evidenziato come la ragazza avesse sostenuto un’interrogazione orale di Fisica a pochissimi giorni dalla chiusura delle lezioni, ottenendo un 6/10 che, a suo avviso, avrebbe dovuto attestare il pieno recupero della materia.
Nel ricorso si è parlato inoltre di presunti preconcetti da parte degli insegnanti, lamentando una mancata valorizzazione dei buoni voti ottenuti nelle discipline d’indirizzo artistico e denunciando una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri compagni ammessi con lacune. Sia l’istituto scolastico sia il Ministero dell’Istruzione e del Merito si sono costituiti in giudizio per difendere la correttezza dell’operato del corpo docente.
Le motivazioni del giudice
I giudici hanno rigettato il ricorso della studentessa, riaffermando un principio fondamentale del nostro sistema scolastico: le scelte didattiche e i giudizi espressi dai professori rientrano nella loro discrezionalità tecnica e non possono essere sostituiti dal parere di un tribunale, a meno che non emergano evidenti errori logici, difetti d’istruttoria o palesi ingiustizie. Dagli atti depositati dalla scuola è emerso un quadro didattico ben strutturato, nel quale le insufficienze nelle materie scientifiche erano presenti fin dal primo quadrimestre e non erano state superate in modo solido neppure dopo i corsi di recupero offerti dall’istituto.
“La valutazione finale costituisce infatti il risultato di una considerazione globale del percorso formativo e non la mera trasposizione dell’esito dell’ultima verifica sostenuta” – TAR Veneto, Sentenza n. 01558/2026, pubblicata lo scorso 14 luglio – spiegando così per quale motivo l’ultimo 6/10 preso in Fisica non vincolasse la decisione dei docenti. La stessa professoressa della materia aveva annotato che la prova di giugno mostrava solo un recupero parziale e che la ragazza necessitava ancora di lavoro sull’esposizione e sui concetti di base.
I magistrati hanno ricordato, poi, l’importanza dei criteri preventivi stabiliti dall’istituto, i quali consentivano l’accesso alla maturità con al massimo un’insufficienza.
Presentando due materie insufficienti, di cui una indicata dal Ministero come disciplina caratterizzante l’esame per quel percorso di studi, la scelta di non ammettere la studentessa è risultata pienamente coerente e motivata. La giovane dovrà quindi ripetere l’anno scolastico.
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