quando il diritto diventa un’arma» L’analisi del prof. Maurizio Petrocchi – Cronache Fermane
* di Maurizio Petrocchi
«Le immagini di Ceuta hanno catturato l’attenzione, ma il terreno su cui si ridefiniscono i rapporti di forza tra gli Stati membri non è lo stretto di Gibilterra, bensì l’apparato amministrativo che stabilisce quale Stato sia responsabile di una domanda d’asilo. Mentre la cronaca misurava l’emergenza con il numero di ingressi dal Marocco (circa 86.000) e i morti (almeno 72), la partita decisiva si giocava sui dati biometrici, su un calendario normativo e su una procedura d’infrazione.
Invertendo l’interpretazione corrente, non sono i paesi del Nord a “sospendere Dublino”: è l’Italia che dal 2022 ha di fatto bloccato i trasferimenti in entrata, e sono ora Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia a esigerne l’applicazione, mentre Francia e Spagna rifiutano di rinviare a Roma i richiedenti di loro competenza teorica. L’oggetto del contendere non è il flusso, ma la titolarità della responsabilità.
Quella “paternità” ha una genealogia precisa. Il principio del “primo paese d’ingresso”, introdotto dalla Convenzione di Dublino del 1990, assolveva a una funzione implicita: consentire l’abolizione dei controlli interni scaricando il costo dell’asilo sugli Stati periferici.
L’Europa ha sempre poggiato su una condizione non dichiarata, quella di esternalizzare il controllo delle proprie frontiere, con la conseguente dipendenza dai cosiddetti Stati-cuscinetto, come la Turchia dopo il 2016, la Libia, la Tunisia e il Marocco. Attraverso quel disegno, chi controlla la portata dei flussi possiede una potente leva sull’intero sistema. Di recente si è prodotta una discontinuità: dal 12 giugno 2026 il Regolamento (UE) 2024/1351 sostituisce Dublino, abrogato a partire dal 1° luglio 2026. Il principio di responsabilità rimane, ma assume un significato più concreto: non è più soltanto un criterio per distribuire i costi, bensì un obbligo giuridico che può essere imposto. La solidarietà diventa vincolante e prevede, per il 2026, 21.000 ricollocazioni e 420 milioni di euro. Una questione finora politica diventa così una materia regolata dalla legge e soggetta a sanzioni.
In questo conflitto le armi non sono le truppe, ma le norme, le scadenze e i dati. La prima arma è il tempo: il termine del 12 giugno stabilisce quali regole applicare ai diversi casi. Roma sostiene che i trasferimenti riguardano solamente una manciata di richieste precedenti a quella data. La seconda arma sono i documenti: le impronte digitali registrate nella banca dati Eurodac individuano il Paese responsabile dell’accoglienza, lasciando poco spazio alle contestazioni. La terza è di natura finanziaria e sanzionatoria: l’Italia rischia una procedura d’infrazione e, in futuro, possibili conseguenze sull’accesso ai fondi europei.
Il quadro mostra una situazione fortemente squilibrata: da una parte l’Italia, dall’altra un gruppo di Paesi europei capace di coordinare le proprie pressioni. I numeri rivelano la dimensione del problema. Secondo Eurostat, tra il 2023 e il 2025 l’Italia ha ricevuto 109.427 richieste di trasferimento, di cui oltre 24.000 nel solo 2025: il numero più alto dell’Unione. Un accordo negoziato alla fine del 2025 avrebbe permesso di ridurre di circa 14.000 i casi provenienti da Germania e Francia. Tuttavia, il numero dei Paesi coinvolti è cresciuto più rapidamente della capacità italiana di gestire e ridurre il problema.
Il dato più significativo riguarda il fattore scatenante. La crisi di Ceuta non nasce da un episodio casuale ma dalla sentenza n. 814/2026 del Tribunale Supremo spagnolo che ha limitato la possibilità di effettuare respingimenti immediati alla frontiera, creando una nuova apertura sul piano giuridico. Le reti dei trafficanti con altre complicità l’hanno rapidamente sfruttata. Una decisione adottata da un tribunale nazionale si è così trasformata in una vulnerabilità capace di produrre effetti sull’intero sistema e di essere utilizzata da soggetti esterni. È un esempio evidente di una caratteristica degli ordinamenti integrati: il diritto può diventare esso stesso terreno di conflitto. Chi individua una debolezza nelle norme può infatti provocare conseguenze a catena anche in Paesi che non hanno contribuito a determinarla.
A questa dimensione concreta si aggiunge quella politica e interpretativa. Gli stessi fatti vengono letti in modi opposti. Per il governo italiano, la sospensione di Schengen è una misura necessaria per tutelare sicurezza e sovranità; per l’opposizione, è stato un errore politico che ha provocato la reazione degli altri Stati sui trasferimenti; per la maggioranza, invece, la vicenda è marginale e non presenta un vero rapporto di causa-effetto.
Imporre una determinata interpretazione dei fatti consente di rafforzare la propria legittimità interna. Tuttavia, il sostegno politico e simbolico non riduce la pressione concreta. Durante i giorni della crisi, ventidue Stati hanno firmato una lettera a sostegno dell’Italia sulla questione spagnola, senza per questo rinunciare a chiedere il rispetto degli obblighi sui trasferimenti. È proprio la distanza tra il sostegno politico e la pressione giuridica a rendere la crisi ancora aperta. Gli Stati possono schierarsi pubblicamente con l’Italia sulla gestione della frontiera e, allo stesso tempo, pretendere da Roma il rispetto degli obblighi previsti dal sistema europeo. Da questa contraddizione nasce il nodo centrale della vicenda: quanto più l’Europa rafforza i controlli alle frontiere esterne, tanto più il conflitto si sposta all’interno dell’Unione, sul terreno giuridico e amministrativo. Gli Stati membri finiscono così per confrontarsi tra loro attraverso regolamenti, scadenze e procedure. La solidarietà, una volta trasformata in un obbligo giuridico, non è più soltanto un principio di coesione politica, diventa uno strumento che uno Stato può far valere nei confronti di un altro.
Restano due interrogativi che vanno oltre il caso italiano. può un’Unione mantenere una frontiera comune se la responsabilità di quella frontiera continua a essere trasferita e contestata? E quanto è realmente sovrano uno Stato di primo ingresso, se dipende dalle decisioni dei partner europei e dalla capacità di soggetti esterni di influenzare i flussi migratori?»
* Professore PhD
Università di Macerata
Storia del Giornalismo e dei media digitali.
Ecole de guerre Economique, Paris – Rabat
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