Spese scolastiche dei figli, il welfare può rimborsarle anche se paga il coniuge. Risponde l’Agenzia delle Entrate

Il welfare aziendale può coprire le spese di istruzione sostenute per i figli anche quando a effettuare materialmente il pagamento è stato il coniuge del dipendente.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 159 del 10 agosto 2026.
Il caso riguarda un lavoratore titolare di un credito welfare che intende chiedere al proprio datore di lavoro il rimborso di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli. Le somme erano state però pagate dal coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, attraverso un conto corrente intestato esclusivamente a quest’ultimo.
Rimborso esentasse anche se paga il coniuge
Secondo l’Agenzia delle Entrate, questa circostanza non impedisce di beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR.
Le somme rimborsate dal datore di lavoro per servizi di educazione e istruzione destinati ai familiari indicati dall’articolo 12 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche quando il pagamento è stato effettuato dal coniuge.
La normativa comprende, tra le altre, le spese per servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, i servizi integrativi e di mensa collegati, la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e le borse di studio.
Quali documenti servono
Il datore di lavoro deve poter verificare che la spesa rientri effettivamente tra quelle agevolabili. Dalla documentazione devono quindi risultare il soggetto che ha usufruito del servizio e la tipologia di prestazione ricevuta.
Non è invece necessario che il pagamento possa essere ricondotto direttamente al conto corrente del dipendente che chiede il rimborso.
Attenzione: niente doppio beneficio fiscale
C’è però un limite importante per le famiglie. La stessa spesa rimborsata attraverso il welfare aziendale e non assoggettata a tassazione non può essere utilizzata anche per ottenere una detrazione o una deduzione fiscale.
Il datore di lavoro deve inoltre acquisire una dichiarazione sostitutiva con cui il dipendente attesta che le stesse fatture non sono già state e non saranno utilizzate per ottenere altri rimborsi, totali o parziali, presso lo stesso datore di lavoro o presso altri soggetti.
La documentazione relativa alle spese deve essere conservata dal lavoratore per eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.
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