Società

Dal 24 agosto i docenti della secondaria di secondo grado possono dover ritornare a scuola: esami di recupero, scrutini e adempimenti formali

Quando si parla del rientro a scuola, il pensiero comune va subito al 1° settembre, data ufficiale in cui prende il via l’anno scolastico con le prime attività collegiali. Tuttavia, per i docenti e il personale delle scuole secondarie di secondo grado la realtà è diversa: la ripresa delle attività avviene spesso già nell’ultima settimana di agosto. Non si tratta di un anticipo arbitrario, ma di una necessità organizzativa dettata da precisi adempimenti formali e da scadenze normative stringenti legate alla conclusione dell’anno scolastico precedente. Quesì’anno, dal 24 agosto tantissimi colleghi delle superiori saranno già impegnati con la gestione dei giudizi sospesi e la normativa di riferimento. 

La motivazione principale di questo rientro anticipato risiede nella gestione degli studenti con “giudizio sospeso”, cioè coloro che a giugno hanno riportato una o più insufficienze. Dopo la pausa estiva e il periodo dedicato allo studio individuale o ai corsi di recupero, la scuola deve verificare il superamento delle carenze formative.

Un’obiezione frequente suggerisce che per evitare il rientro ad agosto basterebbe non assegnare i debiti formativi o non svolgere gli esami. Tale visione trascura il fatto che queste procedure sono regolate da una normativa ben precisa. A questo proposito, l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 2007 stabilisce precise disposizioni relative all’organizzazione e ai tempi di tali verifiche.

La normativa di riferimento

Il quadro normativo è chiarito dal testo dell’Articolo 8 – Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale, che dispone quanto segue:

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. 

In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.

5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe proceeds altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. 

6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

La complessità della macchina organizzativa

Come si evince dall’articolo 8, l’esame di recupero non si limita alla semplice somministrazione di una prova da parte del singolo docente, ma richiede la costituzione di una commissione d’esame con docenti d’assistenza, la predisposizione delle prove, la vigilanza, la correzione e la formale verbalizzazione.

Subito dopo le verifiche, viene convocato il Consiglio di Classe in plenaria per la sessione di scrutinio integrativo. In questa sede, valutato il quadro generale dell’alunno e gli esiti dei test, si delibera ufficialmente l’ammissione alla classe successiva o la non ammissione, con la contestuale attribuzione del credito scolastico per gli studenti del triennio.

A questi adempimenti si aggiungono gli esami di idoneità e i cosiddetti “esami passerella”, destinati agli studenti che hanno richiesto un cambio di indirizzo di studi e che devono sostenere le prove sulle discipline non presenti nel loro piano di studi d’origine.

Tutte queste operazioni, unite alle attività preliminari di pianificazione del nuovo anno scolastico, rendono la presenza dei docenti a partire dall’ultima settimana di agosto un passaggio obbligato per garantire un avvio regolare e ordinato delle lezioni a settembre.

 


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