Economia

Negli studi associati l’Irap non è più un automatismo

La Corte costituzionale, chiamata a risolvere alcune questioni di potenziale contrasto della normativa Irap sulle associazioni professionali con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, ha fissato, con una sentenza interpretativa di rigetto (sentenza n. 153 del 2026, su «Il Sole 24 Ore» del 25 luglio 2026), fondamentali paletti interpretativi in materia.

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Le opzioni interpretative

In primo luogo, la Consulta bolla come errato l’indirizzo, sostenuto anche dall’ agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E/2022), secondo il quale la disciplina Irap, ancorchè non menzioni espressamente le associazioni professionali tra i soggetti passivi, li assimilerebbe tout court alle società semplici (articolo 3, comma 2, lettera c Dlgs 446/1997) trascinandole entro il perimetro impositivo Irap per la mera circostanza della loro esistenza.

In secondo luogo, la Corte osserva come, invece, la lettera dell’articolo 5, terzo comma Tuir , esistenza di una associazione professionale. Affinché venga ad esistenza un soggetto passivo d’imposta diverso e autonomo rispetto alle persone fisiche che lo compongono occorre infatti che l’attività professionale sia effettivamente svolta in comune e dunque in modo sostanzialmente spersonalizzato. Ove, per converso, la professione sia esercitata personalmente, individualmente, autonomamente dai singoli associati, tale circostanza prevale sulla veste associativa prescelta, sicché l’attività resta riferibile alle singole persone fisiche che la compongono, come tali sottratte al tributo giusto il disposto dell’articolo 1, comma 8, Dlgs 446/1997.

In terzo luogo, sempre secondo il giudice delle leggi, tale criterio è essenziale anche per regolare l’ipotesi in cui, nell’ambito della medesima associazione, l’attività professionale sia svolta dai professionisti associati in parte in modo individuale, in parte in forma associata. In tal caso, il reddito di «esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati», cioè «generato unicamente dal lavoro personale di questi» non sarà assoggettabile ad Irap se adeguatamente separato da quello prodotto dalle altre attività espletate avvalendosi dell’organizzazione dell’associazione professionale.

In quarto ed ultimo luogo, sul piano probatorio, posto, che l’attività professionale è svolta di regola individualmente e che alcune attività sono riservate, dalle rispettive leggi professionali, al singolo professionista inteso come persona fisica, è onere dell’agenzia delle Entrate dimostrare il requisito di assimilazione delle associazioni professionali alle società, consistente nell’effettivo esercizio in forma associata della professione.


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