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la Consulta fa pagare Eni e detta le regole per l’imposta che non c’è

507.782.828,10 euro: a tanto ammonta il contributo straordinario contro il caro bollette (articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022) dovuto per il 2022 da Eni Global Energy Markets, società del gruppo Eni con tre stabili organizzazioni estere. Davanti ai giudici tributari di Roma la società ha chiesto la restituzione dell’acconto di 203.113.131,24 euro: il prelievo avrebbe eroso l’intero patrimonio netto, con un carico fiscale – così il rimettente – del 142 per cento. Una «morte economica», la lesione di quel «minimo vitale» che è categoria nata per le persone fisiche e qui invocata da una società di capitali.

Con la sentenza n. 135, depositata il 21 luglio, la Corte costituzionale ha detto no per la terza volta. La n. 111 del 2024 aveva espunto dalla base imponibile le accise, la n. 180 del 2025 aveva respinto le altre censure. La terza dichiara infondata anche l’unica questione nuova, sulle stabili organizzazioni estere: la Corte riconosce che «non erra il rimettente nel denunciare un’asimmetria» – entrano ricavi senza i costi corrispondenti – poi la declassa a «un mero inconveniente di fatto», comunque «conseguente alla scelta organizzativa dell’operatore economico».

Il dispositivo, però, è la parte meno interessante. Il contributo doveva colpire gli extraprofitti, ma non quantifica i profitti: misura i saldi IVA delle liquidazioni periodiche, un «differenziale di differenziali». Il legislatore aveva fretta e si è risolto a «mutuare le regole applicative del contributo da un’imposta indiretta come l’IVA», che non intercetta la ricchezza con la sicurezza dell’imposizione sul reddito. Poi, citando se stessa, la Corte ribadisce che, «in un tempo ordinario», gli elementi strutturali del prelievo non potrebbero «superare il test della connessione razionale e della proporzionalità» e che «la straordinarietà del momento e la temporaneità della imposizione non possono essere ritenute un passe partout per l’introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale». Un’imposta – così la classifica la Corte, benché la legge la chiami «contributo» – che la Costituzione tollera finché dura l’emergenza.

In questo blog l’articolo 53 della Costituzione è comparso finora come principio tradito in basso e inattuabile in alto. Qui compare rovesciato, invocato dall’alto come scudo contro la solidarietà. La Consulta ha respinto la prospettazione difensiva, ma il suo monito è rivolto al legislatore della prossima emergenza. Ed è qui che la domanda cambia: non se l’emergenza basti a giustificare il prelievo, ma come sarebbe fatta un’imposta sugli extraprofitti capace di reggere senza l’alibi dell’emergenza.

I poli del campo sono stati giudicati entrambi. Nel 2015 la Consulta ha dichiarato illegittima la cosiddetta Robin Tax, addizionale Ires nata per i sovraprofitti della congiuntura petrolifera ma congegnata come misura permanente – priva di «un arco temporale predeterminato» – e applicata all’intero reddito, non alla sola componente eccedente. Il contributo sul caro bollette è invece temporaneo, ma calcolato sui saldi IVA anziché sui profitti. Permanente ma rozza la prima, temporaneo ma rozzo il secondo. In mezzo c’è lo spazio che nessuno ha ancora occupato: la cornice permanente ad applicazione episodica.

La Consulta ha già dettato gli elementi strutturali. La base è il reddito, «il più confacente parametro» (sentenza n. 180 del 2025), non i flussi IVA. Si tassa solo l’eccedenza, misurata sulla media pluriennale della stessa impresa: il prototipo è il contributo di solidarietà che per il 2023 ha colpito gli utili imponibili eccedenti del dieci per cento la media dei quattro esercizi precedenti, con un tetto al venticinque per cento del patrimonio netto. Il regolamento (UE) 2022/1854 dice lo stesso. E serve il tetto, perché effetti di erosione totale, «in un tempo ordinario», sarebbero indice di arbitrarietà.

Quel che manca è la cornice: le regole del gioco – base, soglia, aliquota, tetto, correttivi – scritte una volta per tutte, in tempo di pace. A ogni crisi basterebbe un meccanismo che scattasse al ricorrere delle condizioni di operatività. Il «passe partout» che la Corte ha censurato diventerebbe una chiave che apre una sola porta, costruita prima. E cadrebbe l’obiezione della sorpresa: se l’extraprofitto è per definizione imprevisto, il prelievo che lo intercetta secondo regole prestabilite non arriva mai a sorpresa. L’imprevedibilità sta nel guadagno, non nella regola.

Resta il problema più politico. Chi paga? La domanda è oggi davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea: sul contributo gemello del 2023 la Consulta ha sospeso il giudizio (ordinanza n. 21 del 2025) e ha chiesto a Lussemburgo se l’Italia potesse estendere il prelievo fino ai rivenditori e ai distributori, che subiscono i prezzi anziché deciderli. Udienza il 9 giugno, decisione attesa a breve. Qualunque sia la risposta, la lezione è una: il perimetro soggettivo deve stare nella legge e non in una decisione governativa di attivazione.

Il punto, sotto quell’insegna, è netto. La Consulta ha salvato questi prelievi perché colpiscono un incremento «connesso a fattori del tutto esogeni, indipendenti dalle ordinarie scelte economiche e aziendali»: si tratta di ricchezza senza merito, la più tassabile che ci sia. Un modulo permanente sugli extraprofitti non è un esproprio d’emergenza: è il secondo comma dell’articolo 53 – la progressività che informa il sistema – applicato alla dinamica dei profitti e non solo al loro livello. Il legislatore dell’emergenza ha sempre fretta ed è la fretta che ha prodotto imposte salvate soltanto dall’emergenza. L’unico momento buono per scrivere le regole è adesso, quando la fretta (ancora) non c’è.


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