Sì al sequestro dello smartphone dell’Ad con parole chiave generiche
La centralità nell’organigramma societario della figura dell’amministratore delegato e il suo ovvio e diretto coinvolgimento nelle principali operazioni finanziarie giustificano un sequestro di smartphone con un perimetro estremamente esteso, quasi omnicomprensivo. Determinante in questo senso il riferimento da parte della Procura a parole chiave estremamente vaghe seppure accompagnate da un più determinato orizzonte cronologico per l’estrazione dei dati.
La vicenda
La Cassazione, sentenza 27086 della Quinta sezione penale, depositata ieri, ha respinto il ricorso di Luxottica contro il provvedimento del riesame che aveva confermato il sequestro del telefono cellulare dell’amministratore delegato, Francesco Milleri, indagato per aggiotaggio e ostacolo all’attività di vigilanza nell’indagine dei pubblici ministeri sull’ipotesi di concerto nella scalata a Mediobanca da parte di Mps.
Per Luxottica, i criteri individuati avrebbero potuto portare al sequestro indiscriminato di dati finanziari, segreti commerciali e industriali e altre informazioni riservate. Infatti, la Procura, nel fissare le parole chiave da utilizzare per la ricerca di informazioni, ha indicato termini privi di capacità selettiva, come il cognome dell’indagato al quale è stato sequestrato il telefono cellulare o lo stesso numero di telefono dell’indagato o il nome della società del cui consiglio di amministrazione è presidente oppure agreement o accordo. Termini, come il cognome dell’indagato o il suo numero di telefono, che, ricorda Luxottica, compaiono tendenzialmente in tutti i messaggi presenti sul telefono sequestrato e come tali idonei a procedere al sequestro indiscriminato di tutti i messaggi e di tutti i dati presenti nel supporto informatico.
La posizione del Cassazione
La Cassazione sottolinea innanzitutto che, a differenza di quanto affermato, il tribunale del riesame avrebbe potuto correggere le parole chiave indicate dai pubblici ministeri in senso più restrittivo e semmai rispettoso del criterio di proporzionalità. Però il decreto del riesame, nella valutazione della Cassazione, non evidenzia un deficit di motivazioni nel ritenere che le parole chiave, comprese quelle oggetto delle contestazioni della difesa, «erano idonee a garantire una ricerca mirata ai soli dati di interesse investigativo in quanto congrue rispetto all’oggetto delle investigazioni in ragione del ruolo assunto da Francesco Milleri in seno al gruppo Luxottica ed alle operazioni finanziarie oggetto di indagine».
Source link




