Centrale a biomasse sull’altipiano dell’Alfina, chiesti 115mila euro a funzionario del Comune

Mentre in queste settimane va avanti il dibattito sull’impianto eolico Phobos, l’altopiano dell’Alfina finisce ancora al centro della cronaca, stavolta però per un impianto mai realizzato; e chissà che la storia non possa ripetersi. Mercoledì di fronte alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Umbria, presieduta da Giuseppe De Rosa, è stato trattato il caso dell’impianto a biomasse da 200 chilowatt che la società Venco più di un decennio fa voleva realizzare nell’area di Castel Viscardo; un progetto per anni al centro delle critiche e delle polemiche e oggetto di lunghi contenziosi. Di fronte alla magistratura contabile, in particolare, è finito il responsabile dell’ufficio tecnico del piccolo municipio, per il quale la Procura contabile, rappresentata in aula dal sostituto procuratore Enrico Amante, ha chiesto la condanna a un risarcimento da oltre 115mila euro a favore dell’amministrazione comunale.
Il caso Tutto nasce nel 2014, quando la società presenta al Comune una Pas, cioè una Procedura abilitativa semplificata per realizzare un impianto di cogenerazione a biomasse. Il progetto prevedeva la produzione di energia da fonti rinnovabili nell’area dell’Alfina. L’autorizzazione viene rilasciata il 29 luglio dello stesso anno, ma con due condizioni: l’acquisizione della piena proprietà dei terreni interessati e la sottoscrizione di una convenzione con il Comune per regolare i rapporti legati all’intervento. La società procede all’acquisto dei terreni comunali nel novembre 2014, mentre la convenzione non viene mai sottoscritta nonostante gli incontri tra le parti e lo scambio di alcune bozze. Nel frattempo cresce l’opposizione al progetto da parte di alcuni residenti e associazioni ambientaliste.
Le tappe Il 17 agosto dell’anno dopo il responsabile dell’ufficio tecnico comunale adotta un provvedimento con cui ritira l’autorizzazione precedentemente rilasciata. Tra le motivazioni vengono indicate la mancata firma della convenzione, l’assenza di un’autorizzazione provinciale per il prelievo di materiale legnoso dall’alveo del fiume Paglia e possibili interferenze con l’attività di un aeroclub presente nella zona. La società impugna il provvedimento davanti alla giustizia amministrativa e il Tar dell’Umbria, nel 2016, annulla l’atto del Comune, ritenendolo illegittimo; decisione poi confermata dal Consiglio di Stato nel 2018. Secondo i giudici amministrativi, l’amministrazione non avrebbe potuto revocare l’autorizzazione senza un effettivo cambiamento delle condizioni iniziali o senza indicare nuove ragioni di interesse pubblico. Inoltre, sarebbe stato violato il principio di tutela dell’affidamento del privato, maturato dopo il rilascio della Pas.
Nuova causa Tra gli altri rilievi dei giudici anche quello relativo alla convenzione richiesta dal Comune, ritenuta una condizione non prevista dalla normativa, e alla ricostruzione sul materiale necessario ad alimentare l’impianto, considerata basata su un presupposto errato. Anche i dubbi sulle interferenze con l’aeroclub sono stati giudicati insufficientemente motivati. Dopo la conclusione del contenzioso sull’autorizzazione, la società ha avviato una nuova causa chiedendo un risarcimento per i danni subiti. La richiesta iniziale superava il milione e mezzo di euro, ma il contenzioso si è concluso con una condanna del Comune al pagamento di 45mila euro, oltre interessi e spese, dopo la decisione definitiva del Consiglio di Stato del 2024. L’impianto, però, non è mai stato realizzato. La società ha infatti rinunciato al progetto sostenendo che, dopo il cambiamento del quadro degli incentivi pubblici per le biomasse, l’investimento non fosse più sostenibile economicamente. Proprio a seguito dei pagamenti effettuati dal Comune è nata l’azione della Procura della Corte dei conti.
La procura L’accusa sostiene che il danno erariale sia derivato dalle scelte adottate nel 2015, considerate gravemente illegittime e causa del successivo contenzioso. Secondo la Procura, il responsabile dell’ufficio tecnico avrebbe adottato un atto in contrasto con norme considerate chiare, in particolare quelle che regolano la Pas e i limiti del potere di intervento dell’amministrazione dopo la formazione del silenzio-assenso. Il pubblico ministero ha inoltre contestato il mancato confronto preventivo con la società e ha sostenuto che l’utilizzo di un consulente esterno non eliminasse la responsabilità di chi aveva firmato gli atti. «Non è accettabile – ha detto Amante in aula – che un responsabile d’ufficio scarichi la responsabilità dei propri provvedimenti su un consulente, limitandosi a firmare atti altrui».
La difesa L’avvocato Alessandro Longo, che difende il responsabile dell’ufficio tecnico, ha invece chiesto l’assoluzione, sostenendo che non vi fosse una colpa grave del funzionario. Secondo il legale, la vicenda riguardava una materia nuova e complessa, affrontata da un piccolo Comune con un organico ridotto e senza competenze specifiche nel settore delle energie rinnovabili. Tra gli argomenti messi sul tavolo da Longo anche il ruolo del consulente legale incaricato dall’amministrazione, dato che gli atti contestati sono stati predisposti sulla base di quei pareri. «Si pretende che il funzionario – ha detto Longo – verifichi la fondatezza giuridica dell’opera del consulente, che è stato nominato proprio perché il funzionario non aveva le competenze per farlo». Tra gli argomenti della difesa anche l’eccezione di prescrizione, secondo cui il termine per contestare il danno sarebbe dovuto partire dall’adozione degli atti contestati e non dai pagamenti effettuati dal Comune anni dopo. In subordine, è stata chiesta una riduzione dell’eventuale condanna, considerando il ruolo ritenuto marginale del funzionario rispetto alle decisioni complessive dell’amministrazione. La sentenza arriverà nelle prossime settimane.
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