Umbria

Prometteva patenti facili tramite false conoscenze: condannato


Non basta essere incensurati e aver agito “occasionalmente” per ottenere lo sconto della non punibilità quando si truffano persone fragili, in difficoltà economiche, approfittando del loro desiderio di migliorare la propria vita.

È questo il principio ribadito dalla Corte d’appello di Perugia che ha condannato un uomo accusato di aver truffato diversi cittadini extracomunitari con la falsa promessa di aiutarli a conseguire la patente di guida, millantando conoscenze presso la Motorizzazione Civile e la Questura.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto non applicabile l’articolo 131 bis del codice penale, cioè la cosiddetta “non punibilità per particolare tenuità del fatto”, in quanto la condotta non era stata “modestamente offensiva” e giustificata dall’occasionalità e dall’incensuratezza dell’uomo.

Secondo quanto ricostruito in aula, l’imputato aveva messo a segno più colpi nello stesso breve periodo. A finire nella sua rete erano stati cittadini extracomunitari, desiderosi di ottenere la patente di guida. Un titolo che per loro rappresentava non solo un documento, ma una reale possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro.

L’uomo millantava amicizie e conoscenze “negli uffici della Motorizzazione e della Questura”, promettendo di fare da tramite per agevolare il superamento degli esami. In cambio, chiedeva e otteneva somme di denaro: 2.500 euro in un caso, 1.400 in un altro. Importi che, per persone con una situazione economica non florida, rappresentano un sacrificio tutt’altro che trascurabile.

La patente, naturalmente, non arrivava mai. E la promessa si rivelava per quello che era: una bugia costruita ad arte per spillare soldi a chi era già in una posizione di debolezza.

Quando le vittime hanno capito di essere state ingannate, hanno sporto denuncia, ma l’imputato non si è fermato. Al contrario, le ha contattate intimando loro di ritirare le accuse, con un messaggio chiaro e minaccioso: “Non avete prove a mio carico”.

Un comportamento che la Corte ha definito “di particolare gravità”», perché non si è limitato a consumare la truffa, ma ha tentato di intimidire chi aveva avuto il coraggio di denunciare, approfittando ulteriormente della loro fragilità. Un comportamento non in linea con l’ipotesi di particolare tenuità del reato e che ha portato alla dichiarazione di colpevolezza dei reati di truffa ascritti all’imputato, condannato a due anni di reclusione.


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