per il giudice il canone non è dovuto. Ecco perché
CIVITANOVA Prende in affitto un appartamento, dopo nove giorni dalla scadenza del contratto il proprietario muore, subentra una nipote che intima all’inquilina nel frattempo rimasta in casa di pagare i canoni non corrisposti e di lasciare la casa, lei non lo fa, parte la causa civile e dopo un anno la sentenza: l’inquilina non è morosa perché il contratto era scaduto, quindi non deve nulla alla proprietaria. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Macerata.
La ricostruzione
La vicenda prende le mosse nel 2022. All’epoca un ottantenne civitanovese stipulò con una donna un contratto d’affitto di un appartamento per la durata di tre anni, dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2025 con un canone annuale di 2.640 euro (220 euro al mese) e prorogato di anno in anno su richiesta dei conduttori. A metà giugno 2023 l’anziano inviò all’inquilina una raccomandata in cui le comunicava che non le avrebbe rinnovato la locazione, invitandola quindi a lasciare l’appartamento entro il 31 gennaio del 2025. A febbraio 2025, nove giorni dopo, l’anziano morì.
Senza moglie e senza figli, l’appartamento fu ereditato da una nipote che trovando l’inquilina ancora all’interno dell’immobile decise di avviare una causa civile. Tramite l’avvocato Francesco Governatori interessò il giudice per riottenere la liberazione dell’appartamento e il pagamento delle somme a suo dire dovute dal momento che la conduttrice sarebbe stata debitrice, in quel momento, della somma complessiva di 1.320 euro per canoni arretrati.
La contumacia
L’inquilina non si è costituita in giudizio ma la causa è andata avanti. A dicembre 2025 il giudice dispose di procedere con la mediazione obbligatoria alla quale però l’inquilina non partecipò e il procedimento si chiuse con esito negativo.
A quel punto la nuova proprietaria ha chiesto al giudice di dichiarare risolto per inadempimento il contratto stipulato tra le parti per morosità nel pagamento delle somme dal mese di febbraio 2025 sino all’attualità, ovvero marzo di quest’anno, ordinare il rilascio dell’immobile, fissare entro breve la data dell’esecuzione e condannare la donna al pagamento dei canoni d’affitto da febbraio a marzo quantificati in 4.312 euro.
La decisione
Il giudice ha rigettato tutte le domande: il rapporto di locazione «è giunto a naturale scadenza il 31 gennaio 2025 e, quindi, prima della notifica dell’intimazione di sfratto per morosità. Ne consegue – scrive il giudice – che non è configurabile alcun inadempimento imputabile all’affittuaria e in relazione al mancato pagamento dei canoni maturati in data antecedente alla cessazione di efficacia del contratto, atteso che è stato dedotto il mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di febbraio 2025, ossia in epoca successiva alla cessazione del rapporto contrattuale». Il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ha comportato il rigetto anche delle domande relative al pagamento dei canoni e al rilascio dell’immobile.



