Friuli Venezia Giulia

la svolta israeliana tra diritto e strategia

3 aprile 2026 – ore 18:00 –  L’approvazione del disegno di legge sulla pena di morte in Israele segna un punto di svolta rilevante rispetto al passato e per essere pienamente compresa impone di spostare lo sguardo dalla norma in sé al sistema in cui si inserisce. Il sistema giudiziario israeliano nel suo complesso opera, infatti, su un doppio binario. Da un lato c’è la giustizia penale ordinaria, applicata all’interno dei confini di Israele, nel pieno rispetto delle garanzie del giusto processo. Dall’altro, in Cisgiordania, operano le corti penali militari, nelle quali la giustizia è amministrata nei confronti di soggetti che non sono cittadini israeliani, con un livello di tutele sensibilmente ridotto. In tali giudizi, infatti, vi è un più ampio ricorso alla detenzione preventiva, un uso di prove non pienamente accessibili alla difesa, tassi di condanna molto elevati e margini ridotti di contestazione del materiale probatorio, come evidenziato in diversi rapporti di B’Tselem, Human Rights Watch e Amnesty International.

Nel circuito di giustizia ordinario, all’interno dei confini israeliani, la pena di morte è di fatto
inesistente, con due soli precedenti, di cui l’ultimo e più famoso resta quello di Adolf Eichmann nel 1962: da allora vincoli procedurali stringenti e una cultura giuridica prudenziale ne hanno di fatto impedito l’applicazione. Ciò rende improbabile che la nuova norma produca effetti concreti in tale ambito. Diverso è il quadro nel sistema militare in Cisgiordania, su cui Israele esercita un controllo de facto dal 1967, dove il contesto di sicurezza e la natura dei procedimenti rendono la nuova fattispecie immediatamente compatibile con le tipologie di reato trattate. Da una parte, infatti, la legge ha introdotto la pena di morte o l’ergastolo per chiunque causi la morte di un cittadino israeliano con l’intento di mettere fine all’esistenza dello stato d’Israele, dall’altra, tuttavia, ha anche previsto che la pena capitale sarà la sanzione predefinita in tutti i casi in cui l’omicidio sarà definito un atto di terrorismo dalla giustizia militare israeliana. La pena capitale potrà essere inflitta anche d’ufficio, senza richiesta del pubblico ministero e senza necessità di unanimità del collegio, essendo sufficiente una decisione a maggioranza, con esecuzione prevista entro 90 giorni dalla sentenza. Sebbene, quindi, non vi sia alcun formale riferimento ai palestinesi, diverse voci hanno contestato la norma, ritenendo che si inserisca in una dinamica di neutralità formale e selettività sostanziale.

Sul fronte interno, l’Associazione per i diritti civili in Israele ha annunciato di aver presentato una petizione urgente alla Corte Suprema contro la legge, definita “incostituzionale, discriminatoria e, per quanto riguarda i palestinesi della Cisgiordania, senza base legale”, aprendo così la strada a uno scenario in cui un’eventuale dichiarazione di illegittimità potrebbe riaccendere il conflitto istituzionale sul ruolo del giudice e sui limiti del suo sindacato rispetto alle decisioni approvate dalla Knesset. Sul piano internazionale, invece, Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono intervenute per esprimere “profonda preoccupazione”, ritenendo che la riforma rischi di “minare gli impegni di Israele in materia di principi democratici” . Anche il servizio diplomatico dell’Unione europea, nel condannare la norma, definita come un grave passo indietro rispetto alla prassi finora seguita, ha invitato Israele a conformarsi ai propri obblighi internazionali e ai principi democratici richiamati anche nell’Accordo di associazione UE-Israele.

Ma anche sotto il profilo dell’efficacia deterrente il provvedimento ha suscitato perplessità e
non sono mancate opinioni critiche. Nei sistemi complessi, infatti, l’approccio repressivo non produce effetti lineari e, al contrario, l’esperienza dimostra come spesso induca nell’avversario dinamiche di adattamento, riorganizzazione e radicalizzazione, con l’esito paradossale di determinare un ampliamento del suo consenso in contesti ideologici, in cui il sacrificio può essere accettato o persino ricercato. Le riserve non si collocano solo sul piano teorico: anche esponenti delle forze di sicurezza israeliane, inclusi ex vertici dello Shin Bet (il servizio di sicurezza interna), hanno spesso espresso scetticismo sull’efficacia della pena di morte come strumento deterrente, evidenziando il rischio che, nel contesto del terrorismo, la misura finisca per rafforzare la logica del martirio. Una critica condivisa anche da esponenti dell’opposizione, tra cui Yair Lapid, che ha definito la legge un errore strategico oltre che giuridico. Per converso, il governo israeliano, attraverso i propri canali ufficiali, sostiene una linea opposta, fondata sull’esigenza di rafforzare la deterrenza in un contesto di minaccia terroristica percepita come strutturale. In questa prospettiva, la pena capitale non rappresenterebbe una novità, essendo già prevista nell’ordinamento sin dalla fondazione dello Stato, ma un adeguamento ritenuto necessario, alla luce dell’asserita insufficienza delle sanzioni attuali, incluso l’ergastolo. Si tratterebbe, secondo questa impostazione, di un adeguamento che, almeno sul piano formale, resterebbe limitato a casi eccezionali e comunque inserito in un sistema che garantisce l’indipendenza del giudice e la presenza di strumenti di controllo. Allo stesso tempo, il governo israeliano sottolinea come la politica di scambio degli ostaggi, tradizionalmente qualificata come strumento di collaborazione e de-escalation, si sia in realtà dimostrata invece inefficace e abbia contribuito proprio ad alimentare quei cicli di violenza, che la norma mira a interrompere.

In questa prospettiva, il provvedimento viene presentato non come un irrigidimento punitivo, ma come una misura funzionale alla tutela della sicurezza nazionale e alla prevenzione di ulteriori attacchi. In questo quadro, la riforma si colloca al crocevia tra diritto, sicurezza e strategia, incidendo su equilibri già di per sé fragili. La sua applicazione concreta dipenderà non solo dalla prassi dei tribunali e dall’impiego concreto di tale leva operativa, ma anche dall’evoluzione del contesto politico e dal possibile intervento della Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi su una norma che tocca principi
fondamentali dell’ordinamento. In filigrana, si intravede inoltre il rischio di un nuovo conflitto tra poteri, destinato a riaccendersi qualora la Corte dovesse intervenire su una scelta legislativa ad alta intensità politica. Resta, poi, aperto il nodo della sua reale efficacia: se riuscirà a rafforzare la deterrenza, come sostenuto dal governo, o se, al contrario, finirà per alimentare dinamiche di radicalizzazione e delegittimazione, come temuto da parte della dottrina e degli stessi apparati di sicurezza. In definitiva, l’approvazione della riforma sulla pena di morte sembra aprire a plurimi scenari di incertezza, in cui diritto e sicurezza si intrecciano senza riuscire ad offrire soluzioni lineari e, soprattutto, lasciando irrisolta la domanda centrale: se questa svolta rafforzerà davvero il controllo dello Stato o ne metterà ulteriormente alla prova i limiti.

Articolo dell’Avv. Fabio Camillotti pubblicato da Trieste News a cura di Francesco Ferrari




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