Università di Perugia, il concorso per il prof di Otorinolaringoiatria è da rifare

di Daniele Bovi
L’introduzione di nuovi criteri di calcolo dopo la conoscenza dei profili dei candidati viola i principi di trasparenza e imparzialità. È questo il punto chiave della sentenza con la quale, nelle scorse ore, il Tar dell’Umbria ha annullato gli esiti del concorso attraverso il quale, nel 2024, Giampietro Ricci è stato scelto come professore ordinario di Otorinolaringoiatria dell’Università di Perugia. Professor Ricci che è anche primario del reparto dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia, a direzione universitaria. A presentare il ricorso è stato il professor Adelchi Croce, che insegna all’Università di Chieti-Pescara.
Un nuovo criterio Al centro della vicenda c’è il meccanismo con cui la commissione esaminatrice ha valutato i candidati. In base ai punteggi iniziali, calcolati secondo i criteri stabiliti all’avvio della procedura, il professor Croce risultava in vantaggio con 574,4 punti contro i 523,5 attribuiti a Ricci. A valutazione ormai conclusa, però, la commissione ha deciso di introdurre un nuovo sistema di calcolo, definito «riparametrazione», che ha modificato il risultato finale. Questo sistema ha trasformato i punteggi assoluti in valori percentuali, assegnando il massimo a chi risultava migliore in ciascun parametro e ridimensionando il punteggio dell’altro candidato in base alla distanza. L’effetto è stato quello di ribaltare la graduatoria: Ricci è salito a 55 punti, mentre Croce è sceso a 49, risultando così secondo.
Il punto chiave Secondo i giudici amministrativi, il punto decisivo è proprio il momento in cui questo criterio è stato introdotto. La commissione lo ha adottato dopo aver già esaminato i curricula e conosciuto i risultati preliminari. Una scelta che, per il tribunale, compromette la correttezza della procedura. «La commissione – si legge nella sentenza – ha operato in palese violazione dell’imparzialità e della trasparenza», intervenendo sui punteggi «dopo aver concluso l’esame dei profili dei candidati». Il Tribunale ha chiarito che i criteri devono essere fissati prima di conoscere i candidati, in modo da evitare qualsiasi possibile adattamento delle regole ai profili in gara. L’introduzione successiva di un nuovo metodo di calcolo è stata quindi considerata illegittima, anche perché in grado di incidere in modo decisivo sull’esito finale.
Gli effetti La sentenza evidenzia anche gli effetti concreti prodotti dalla riparametrazione. In alcuni casi, differenze contenute sono state amplificate, mentre scarti più ampi sono stati ridotti. Un esempio riguarda la valutazione degli studenti: il professor Ricci ha ottenuto il punteggio massimo grazie a tre attestazioni presentate, mentre Croce ha ricevuto zero punti, non avendo prodotto documentazione su un aspetto che non era espressamente richiesto dal bando. Un elemento che, ovviamente, ha inciso in modo determinante sul risultato complessivo.
I titoli Il ricorso presentato da Croce conteneva anche altre contestazioni legate alla valutazione dei titoli. Tra queste, la mancata considerazione di parte dell’attività didattica svolta, la sottovalutazione dell’anzianità di servizio come professore ordinario e il peso attribuito all’attività clinica. Questioni che la magistratura amministrativa non ha esaminato nel dettaglio, ritenendo sufficiente il vizio principale per annullare l’intera procedura. Respinte invece altre censure relative all’uso dei criteri ministeriali di riferimento e al ruolo dell’università nella definizione delle regole di valutazione, ritenuti legittimi.
Nuova valutazione Nel corso del giudizio, anche il professor Ricci aveva presentato un ricorso per contestare alcuni aspetti della propria valutazione, sostenendo tra l’altro una maggiore rilevanza della sua attività gestionale e una produzione scientifica più consistente. Il ricorso è stato però dichiarato improcedibile, in quanto l’annullamento dell’intera selezione ha reso superfluo esaminarlo. L’Università dovrà ora ripetere la valutazione affidandola a una nuova commissione, che dovrà stabilire i criteri prima di esaminare i candidati.
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