«La multa del Velocar è illegittima». Nuova sentenza del giudice di pace. Lo strumento installato a Metaurilia non è omologato

FANO La multa per eccesso di velocità contestata dalla polizia locale di Fano è illegittima perché lo strumento elettronico utilizzato per rilevare l’infrazione non è omologato dal Ministero dello sviluppo economico e, perciò, non risponde ai requisiti prescritti dalla legge. È questo il contenuto dell’ultima sentenza del giudice di pace di Fano (numero 51/2026 del 27 febbraio scorso) che ha accolto il ricorso di un’automobilista, promosso dall’avvocato Francesco Galanti di Marotta.
Il Comune paga le spese legali
L’infrazione era stata rilevata nel 2025 dal cosiddetto Velocar, l’apparecchio installato dall’amministrazione comunale sulla statale Adriatica a Metaurilia (un analogo strumento si trova sulla Flaminia a Cuccurano). Il giudice di pace ha annullato il verbale impugnato, condannando il Comune a rimborsare alla ricorrente le spese legali per 243 euro. Precisato che gli strumenti per il rilevamento automatico della velocità dei veicoli sono volti a garantire una maggiore sicurezza della circolazione e che, peraltro, essi forniscono il gettito principale delle multe stradali (per il Comune di Fano il 35% del totale nel 2025), la questione è controversa sul piano giuridico per una certa farraginosità della legge.
Le decisioni contrastanti
Infatti, norme potenzialmente contraddittorie hanno prodotto decisioni giurisdizionali contrastanti con ribaltamenti delle sentenze tra un grado e l’altro del giudizio. Il busillis riguarda la distinzione tra le apparecchiature elettroniche per rilevare le infrazioni al Codice della strada omologate dal Ministero dello sviluppo economico e quelle approvate dal Ministero dei trasporti.
L’approvazione è una procedura semplificata, preliminare all’omologazione e idonea ad abilitare gli strumenti a certi usi ma non alla misurazione della velocità, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sei pronunce coerenti sul tema dal 2024) a cui si è uniformato il giudice di pace. Chiarificatrice al riguardo è l’ordinanza 10505 del 2024 della Suprema Corte, che precisa come il procedimento di omologazione e quello di approvazione del prototipo non siano equivalenti perché hanno “caratteristiche, finalità e natura diverse”. Pur essendo entrambi procedure amministrative, l’omologazione ha anche necessariamente natura tecnica “finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento”.
Il rilievo dirimente
Il rilievo dirimente è che il Codice della strada (articolo 142) prescrive che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate” mentre il Velocar usato dal Comune di Fano è semplicemente approvato. Secondo la linea della Cassazione, il giudice di pace di Fano osserva che questa norma “estremamente lineare e chiara” non è soggetta a diverse interpretazioni: in sostanza, le successive fonti normative che accostano omologazione e approvazione non sono applicabili alla misurazione della velocità.
L’ordinanza significativa
Significativa è la recente ordinanza 26521 del primo ottobre 2025 della Suprema Corte, la quale cassa una sentenza del Tribunale di Pescara che aveva confermato un pronunciamento del giudice di pace avverso il ricorso di un automobilista per la mancata omologazione dello strumento usato per contestare l’eccesso di velocità. Ogni giudice è autonomo nell’interpretare la legge ma la Cassazione decide in ultima istanza e dà l’indirizzo giurisprudenziale.
Quindi, finché eventualmente non intervenisse un’innovazione legislativa difforme, questa interpretazione della legge deve ritenersi corretta.




