Decreto fiscale, stretta al regime di favore per “impatriati” e Paperoni
MILANO – Nuovo giro di vite sul regime degli “impatriati”, il vantaggio fiscale offerto a chi vive all’estero e sposta la sua residenza (e, soprattutto, le sue ricchezze) in Italia.
L’aggiornamento sulla materia è contenuto nel decreto fiscale che ha rinviato la tassa di due euro sui pacchi e tagliato le incentivazioni alle imprese con gran rabbia di Confindustria, Confartigianato e altre associazioni delle aziende.


L’articolo 2 del nuovo decreto fiscale allarga il divieto di cumulo tra imposte sostitutive volte a rendere l’Italia attraente.
Due sono infatti i regimi fiscali di riferimento e l’Agenzia delle Entrate aiuta a fare ordine in materia.
Il primo riguarda i cosiddetti “lavoratori impatriati”, ovvero i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo un periodo professionale fuori dai confini. Per questi esiste una tassazione agevolata per cinque anni (l’anno del trasferimento e i quattro successivi): i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, spiega il portale Ade, entro il limite annuo di 600mila euro.
Le condizioni sono: impegno a risiedere in Italia per almeno quattro anni (in caso contrario si perdono i benefici e si restituiscono quelli goduti); non residenza in Italia nei tre anni precedenti; lavorare per la maggior parte dell’anno in Italia; avere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Questo regime degli impatriati si dice “nuovo” perché è entrato in vigore dal 2024: in precedenza ce n’era uno (il “vecchio) più favorevole, con esenzioni del reddito che arrivavano al 90 per cento e altre agevolazioni su rinnovi e condizioni.
Il secondo regime agevolato è quello dei “neo residenti” e riguarda le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. In questo caso ad essere tassati con occhio di riguardo sono i redditi prodotti all’estero, sui quali si applica una imposta sostitutiva dell’Irpef. Per chi vi rientra, è prevista una tassa forfetaria di 300mila euro per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione (inizialmente erano 100mila euro, poi è diventata di 200mila per i trasferimenti avvenuti fino al 31 dicembre 2025).
Il decreto fiscale chiarisce che quest’ultimo regime “dei Paperoni” (il prelievo piatto sui redditi prodotti all’estero) non si può cumulare non solo con il “vecchio” ma anche con il “nuovo” regime degli impatriati: adegua in tal senso il testo della legge di bilancio per il 2017 che per prima impose il divieto di cumulo. Lo stop al cumulo tra “nuovo regime impatriati” e “Paperoni” riguarda i trasferimenti a partire dal 2027.
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