non merita sconti, ricorso respinto
PORTO RECANATI Un tunisino oggi 38enne aveva rotto il braccialetto elettronico ed era scappato via. Dopo la condanna in primo e secondo grado per evasione e danneggiamento, tramite il proprio avvocato ha presentato ricorso in Cassazione ritenendo che i giudici di secondo grado non avessero ben motivato sul mancato riconoscimento della tenuità del fatto e sul fatto che gli era stata negata la conversione della condanna in pena pecuniaria. C’era poi anche un terzo motivo, secondo la difesa per il danneggiamento del braccialetto elettronico mancava la querela. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto inammissibile il ricorso su tutti i fronti.
La vicenda
La vicenda prende le mosse nel 2020 quando al tunisino era stato concesso di uscire dal carcere e andare a casa a Porto Recanati in regime di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. A settembre però aveva rotto il braccialetto ed era fuggito via. Condannato a 5 mesi e 20 giorni aveva impugnato la sentenza in Appello ma i giudici confermarono la sentenza di primo grado. A quel punto è ricorso in Cassazione. Oltre alla mancata querela per danneggiamento (rigettato perché il dispositivo è ritenuto “cosa destinata a un pubblico servizio” per cui non serve la querela, ndr) il tunisino ha lamentato il fatto che non gli fosse stata riconosciuta la tenuità del fatto.
«La Corte di Appello – scrive la Cassazione – ha ritenuto che il fatto non presenti i connotati della tenuità, tenuto conto dell’entità del danno e delle modalità del fatto, in quanto l’imputato, dopo aver usufruito della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha distrutto un bene dello Stato per evadere, così facendo perdere le proprie tracce, senza dare alcuna spiegazione o giustificazione dell’accaduto».
Infine il terzo motivo: la conversione in pena pecuniaria dal momento che quando era in carcere aveva lavorato e guadagnato. Il tunisino «non svolge alcuna attività lavorativa», evidenziano i giudici. La documentazione che attesta il ricavato dal lavoro svolto in carcere risale ad anni fa e non fornisce alcuna indicazione sulle capacità economiche attuali. «Tale elemento, in uno con le modalità della condotta, da cui si evince che l’imputato «ha in spregio gli ordini dell’autorità», ha fondato il rigetto dell’istanza di sostituzione».




