Marche

«L’ha fatto per amicizia». Ma la spunta la colf, riceverà 97.100 euro

CINGOLI Lei gli chiede 100mila euro per i lavori domestici svolti in 10 anni, lui nega «era amicizia», ma c’è una scrittura privata a testimoniare il debito. Dopo 14 anni il giudice dà ragione alla colf: deve avere 97.100 euro.

Il caso

La vicenda finita all’attenzione del giudice Alessandra Canullo prende il via il 1° febbraio 2012 quando la donna richiede un decreto ingiuntivo nei confronti di quello che lei considera il suo datore di lavoro chiedendogli il pagamento di 100mila euro quale corrispettivo per prestazioni di lavoro domestico rese in suo favore. A giustificazione della somma presenta una scrittura privata datata 1° settembre 2011 contenente il riconoscimento del debito da parte dell’uomo. Tempo pochi giorni e scatta il decreto ingiuntivo, l’uomo lo oppone chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione poi, entrando nel merito, il disconoscimento della scrittura privata contestando proprio che ci fosse stato un rapporto di lavoro. Del documento riconosce solo la frase finale «… che sei importante. Tuo …» perché, sostiene, tra i due ci sarebbe stata una relazione di amicizia, iniziata nel 2001 e terminata nel 2011 (nei 10 anni di lavori domestici). La parte superiore del foglio, per l’uomo, sarebbe stata invece inserita e compilata successivamente da chissà chi. Non solo. A quel punto il cingolano avrebbe richiesto alla donna la restituzione di 2.900 euro che a suo dire le avrebbe prestato, oltre a 5mila euro di risarcimento danni. La colf a quel punto si è costituita in giudizio rimodulando la somma richiesta a 97.100 euro, considerando i 2.900 euro prestati un acconto.

È aprile 2014. L’esecuzione del decreto ingiuntivo viene temporaneamente sospeso e l’uomo propone una querela di falso contro la scrittura privata. Si apre un procedimento incidentale concluso a luglio del 2020 con il rigetto della domanda, nel 2024 anche l’appello viene rigettato e quando la sentenza è definitiva si riapre il procedimento principale. Intanto, dato l’esito del giudizio incidentale, la scrittura privata è pienamente utilizzabile.

L’affermazione

Contrariamente a quanto affermato successivamente nel procedimento dinanzi al giudice civile l’uomo aveva affermato che «La signora, dal 2001, ha svolto presso la mia abitazione tutti i lavori domestici, di cucina, spesa, lavare, pulizia della casa, è stata sempre presente anche di domenica nei lavori di casa, senza alcun compenso». Non solo. I suoi testimoni, tutti parenti, avevano dichiarato di non aver mai incontrato la signora in casa durante le loro visite, ma trattandosi di visite occasionali la donna poteva aver frequentato l’abitazione in giorni od orari diversi. In più né la sorella dell’uomo né la nuora avevano riferito di essersi occupate loro dei lavori domestici in casa del parente.

Al contrario i testimoni della colf, nessuno dei quali parente di lei, avevano parlato di una frequentazione assidua nel corso degli anni, ritenuta non incompatibile con un rapporto di lavoro domestico. Il giudice ha quindi respinto la richiesta dell’uomo di restituzione di 2.900 euro e lo ha condannato a pagare alla domestica la restante somma di 97.100 euro, più 14mila euro di compensi legali in favore dello Stato, perché la colf nel procedimento era stata ammessa al gratuito patrocinio (quindi a spese dello Stato).




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