Visto di conformità senza controlli, confiscati i beni del commercialista
Sì al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni del commercialista – pari all’illecito del profitto conseguito – che mette il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva senza effettuare i controlli. Il professionista ha consentito in tal modo di generare falsi o inesistenti crediti di imposta, successivamente utilizzati per effettuare indebite compensazioni, attraverso la presentazione, da parte di un collega, dei modelli F24 trasmessi, con conseguente mancato versamento delle somme dovute.
La posizione della Cassazione
La Cassazione (sentenza 7647/2026) respinge il ricorso del commercialista contro la misura applicata – per il reato di indebite compensazioni – nell’ambito di un’ ampia inchiesta avviata della procura di Santa Maria Capua Vetere su reati tributari, che aveva coinvolto più concorrenti. E da questo elemento era partita la difesa che contestava in particolare la determinazione delle singole quote di arricchimento rispetto al profitto. «Con particolare riguardo al rilievo per cui, a fronte di un “profitto risparmio” caratterizzante le fattispecie considerate, il profitto conseguito nei casi in esame dal commercialista non potrebbe – scrive la difesa – che identificarsi nel solo onorario realizzato per effetto del servizio professionale reso». Questo «in assenza di elementi dimostrativi di una retrocessione di denaro parametrata alla percentuale di risparmio ottenuto dal cliente».
Una tesi che la Suprema corte smonta. La Corte ricorda, infatti, che nei reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilità di sequestrare, in via diretta, l’originario profitto del reato, costituito da un risparmio di spesa incamerato dall’ente, può essere disposto, entro i limiti quantitativi di quel profitto e senza che l’espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall’articolo 12-bis del Dlgs 74/2000. Misura che può essere disposta nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, in virtù della natura punitiva della confisca di valore, purché entro i limiti del profitto conseguito dall’ente.
Non passa neppure il motivo relativo al difetto di proporzionalità tra l’entità del profitto quale il compenso percepito (euro 14.350,00), a fronte di una Iva evasa per euro 66mila, con un valore dei beni sequestrati al ricorrente per oltre nove milioni di euro. I giudici ribadiscono, infatti, da una parte la legittimità del sequestro per equivalente in rapporto all’intero profitto generato dai reati, dall’altra, sottolineano che le contestazioni su un’eventuale valore dei beni sequestrati, superiore al profitto accertato, potrebbero, al più, essere proposte in sede esecutiva del sequestro.
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