Liguria

Referendum sulla giustizia, le ragioni del No: l’intervento di Raffaele Caruso


In vista del referendum confermativo della riforma della giustizia, su cui saremo chiamati a votare il 22 e 23 marzo Genova24 ha chiesto ad alcuni professionisti e tecnici cosa voteranno e perché. Il primo intervento per il NO alla riforma è quello dell’avvocato penalista Raffaele Caruso, uno degli oltre 130 avvocati genovesi firmatari del manifesto per il No alla riforma.

 

“Ma tu che sei un avvocato voti no?” Fino ad alcune settimane fa questa domanda mi veniva posta spesso. Adesso non succede più perché è emersa l’esistenza nell’avvocatura di una componente per il no: significativa in tutto il paese, forte nella nostra città, dove in poche settimane si è costituito un comitato con oltre 130 legali.

Quali i motivi di questo no? Il primo dato di certezza è che questa riforma non incide in alcun modo sui reali problemi della giustizia che i cittadini avvertono quotidianamente e che purtroppo, anche con questa riforma, continueranno ad avvertire e che potranno essere affrontati solo con un robusto investimento che riconosca il servizio giustizia come una delle fondamentali infrastrutture immateriali del nostro Paese.

Scendendo nello specifico, credo che la ragione di fondo stia nel fatto che la separazione delle carriere sia solo la maschera di questa riforma dietro la quale si nasconde un volto ben diverso, che è quello dell’alterazione dell’equilibrio costituzionale della separazione dei poteri, con una politica che cerca di porre dei freni ad una magistratura vissuta come eccessivamente indipendente e orientata ad ostacolare la piena realizzazione dell’iniziativa politica di governo.
La separazione delle carriere introdotta con questa riforma, infatti, va ben oltre la separazione dei ruoli processuali del giudice e del pubblico ministero, per andare a stravolgere l’architettura del consiglio superiore della magistratura (Csm), organo costituzionale cui i padri costituenti avevano assegnato il ruolo di tutela dell’indipendenza della magistratura, rispetto alle possibili infiltrazioni del potere politico. I varchi in cui la politica avrebbe potuto insinuarsi a condizionare la libertà della giurisdizione riguardavano il percorso professionale dei magistrati: la loro gestione era quindi affidata a un organismo indipendente costituito con una maggioranza di magistrati e, per evitare il rischio di autoreferenzialità, con una componente eletta dal Parlamento.

Il Csm viene indebolito, in primo luogo, attraverso la sua divisione: un Csm per i Pm e uno per i giudici. Poi gli viene sottratta la funzione disciplinare assegnata a un ulteriore organismo, l’alta corte disciplinare. Da uno a tre organismi: divide ed impera. Ma non basta.

Perché l’elemento di maggior attacco è costituito dal fatto che i rappresentanti della magistratura non vengono più scelti attraverso elezione, bensì a caso, tramite sorteggio. La scelta dei costituenti di fare eleggere i rappresentanti della magistratura al CSM nasceva dalla convinzione che il metodo democratico fosse quello che offriva maggiore legittimazione e autorevolezza a chi avrebbe dovuto tutelarne l’indipendenza. Con la riforma questa autorevolezza viene totalmente persa e la tutela viene affidata, a caso, a dei soggetti che non hanno alcun consenso e quindi alcuna legittimazione. Né è certo che abbiano le competenze per svolgere quel ruolo organizzativo che è ben diverso dal mestiere di giudice: chi mai farebbe scegliere per sorteggio un direttore sanitario o un primario tra un gruppo di medici? E qui si parla dei membri di un organismo di rilevo costituzionale così importante da essere presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ma non basta. Perché i membri dei Csm di nomina politica vengono anch’essi sorteggiati ma con un sistema temperato, perché l’estrazione avviene nell’ambito di una lista scelta (e quindi legittimata) dal Parlamento, che così continua a mantenere un legame con i propri rappresentanti nel CSM. Insomma, una componente scelta indirettamente dalla politica che, per quanto minoritaria, si confronterà con una componente togata priva di qualunque legittimazione e quindi a rischio di essere condizionata dalla politica stessa: ecco come viene erosa l’indipendenza della magistratura.

A fronte di questo stravolgimento dell’equilibrio costituzionale dei poteri, la questione processuale della separazione delle carriere risulta secondaria, ma comunque negativa per i cittadini. L’appartenenza dei Pm alla medesima categoria dei giudici rappresenta un valore, poiché riconduce l’attività di indagine nella sfera culturale del giudice: la cultura della giurisdizione. Con la separazione delle carriere rinunciamo ad un Pm che nel fare le indagini su di un cittadino deve mantenere un’imparzialità, che non sarà richiesta al Pm post-riforma che, non a caso, viene definito “avvocato dell’accusa”. Ce n’è a sufficienza per dire no.




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