“Isola Orobica”, mafiosità esclusa anche se il nipote del boss era orgoglioso di essere un Arena
Depositate le motivazioni della sentenza Isola Orobica, aggravante mafiosa esclusa anche se il nipote del boss si vantava di essere un Arena
ISOLA CAPO RIZZUTO – «Io parlo poco. Però, quando parlo, sono un Arena». Lo diceva Martino Tarasi, nipote dello storico boss di Isola Capo Rizzuto Nicola Arena, morto qualche anno fa. “Il nonno”, come veniva definito dallo stesso Tarasi nelle conversazioni intercettate agli atti dell’inchiesta della Dda di Brescia che portò all’operazione Isola Orobica. Ma per il gup della città lombarda Alessandro D’Altilia «a nulla rileva» il fatto che Tarasi abbia «orgogliosamente» speso il nome degli Arena a colloquio con vari interlocutori. «Tale richiamo di appartenenza familiare con gli Arena non appare mai concretizzarsi in una esplicita o implicita finalizzazione dell’attività illecita a sostegno di tale “famiglia”».
LE MOTIVAZIONI
Si conoscono le motivazioni per le quali, tre mesi fa, furono disposte 25 condanne, con l’esclusione dell’aggravante mafiosa, e 14 assoluzioni nel processo Isola Orobica. Il nome in codice dell’operazione richiamava Isola Capo Rizzuto, territorio di provenienza della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto, e le Alpi Orobie, area del Bergamasco in cui il clan, secondo l’accusa, si era insediato. Della presunta organizzazione criminale, secondo gli inquirenti, avrebbero fatto parte anche imprenditori e commercialisti del Nord. Ma, dice la sentenza, non c’era la ‘ndrangheta dietro un vorticoso giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro su cui gli inquirenti lombardi ritenevano di aver fatto luce.
AGGRAVANTE MAFIOSA
Il gup di Brescia dispose la pena più alta, a 10 anni e 1 mese di reclusione, nei confronti del rampollo della “famiglia” Arena escludendo anche per lui la mafiosità. Perché non si può affermare la sussistenza dell’aggravante mafiosa «per il mero fatto che Tarasi sia intraneo alla cosca o legato da vincoli di parentela con esponenti di spicco di tale cosca». Oppure perché «i componenti del sodalizio criminoso o meri concorrenti nei reati-fine siano in gran parte contigui, per legami familiari, ad un contesto malavitoso».
IL RICICLAGGIO
Eppure, afferma sempre il gup, «Vero è che l’indagine “Golgota” della Procura di Catanzaro ha messo in evidenza che Martino Tarasi e Antonio Astorino erano impegnati, per conto della cosca Arena, in un importante giro di narcotraffico, attività delittuosa che ha senz’altro determinato la produzione di ingenti profitti economici». Il riferimento è a un procedimento che ha portato, anche in Appello, a condanne per quattro secoli di reclusione.
INDIZI SERI ED ELEMENTI SPECIFICI
Sempre secondo il giudice, «È del tutto verosimile che una parte dei profitti dell’attività di traffico di stupefacenti sia stata reinvestita da Tarasi e da altri esponenti della cosca Arena per l’acquisizione nel Bergamasco della Wintertransport srl, ma anche per il controllo di fatto della Ppb srl e della Sette Trasporti srl». Del resto, dalle intercettazioni è emerso che «almeno una parte del denaro contante utilizzato per le retrocessioni in favore del “cliente” del sistema di frode fiscale offerto proveniva dalla Calabria», rileva ancora il gup. Si tratta di «seri indizi» di una «volontà agevolatrice della cosca Arena da parte di Tarasi».
La sentenza mette in luce che è «del tutto verosimile» che Tarasi abbia «reinvestito in un sistema di frode fiscale nel Nord Italia i proventi dell’attività di traffico di stupefacenti perpetrato dalla cosca stessa in Calabria». Ma oltre quegli indizi non si va. «Le indagini – osserva il giudice – non hanno messo in evidenza ulteriori specifici elementi a supporto di tale ipotesi».
FATTURIFICIO SENZA CLAN
Da una parte, infatti, «non vi è prova certa che il denaro contante inviato al Nord dalla Calabria e utilizzato per le retrocessioni costituisse un profitto proprio della cosca e che non fosse, anzi, una parte del profitto del solo Tarasi». Addirittura, secondo il gup, non si può escludere che Tarasi, «di propria iniziativa», avesse deciso di riutilizzare i proventi del narcotraffico nel sistema di frode fiscale. Dall’altra parte, «non vi è una prova inconfutabile» che il fatturificio messo su dall’organizzazione avesse la finalità di agevolare il clan.
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FRODI SERIALI
Per il giudice, piuttosto, Tarasi era «animato esclusivamente dalla finalità di conseguire un utile personale, continuamente ricercato attraverso il ricorso a soggetti compiacenti interessati essi stessi a perseguirne un proprio utile». In tal senso, la sentenza ripercorre le conversazioni durante le quali Tarasi racconta in maniera dettagliata la sua attività seriale nel campo delle false fatturazioni. «Cambiavo ‘ste società ogni anno e mai un controllo mi è arrivato. Mai, mai, mai». Inoltre,la spartizione dei guadagni tra lui ed i suoi soci nonché con i prestanome avveniva in maniera equa. L’imputato chiave sottolineava, infatti, di non aver “approfittato” dei soci.
AFFARI CON I NARCOS
Ad avviso del giudice non è “sufficiente” neanche che il pentito Santo Mirarchi abbia dichiarato agli inquirenti che Tarasi gli avesse manifestato l’intenzione di acquisire o aprire una società di trasporti al Nord, così da poter giustificare i frequenti viaggi da e per la Calabria. Viaggi legati ad affari di droga che Tarasi trattava direttamente con i colombiani, stando alle rivelazioni. Accolto, dunque, uno degli argomenti su cui la difesa ha battuto il tasto con particolare vigore. Del collegio difensivo facevano parte, tra gli altri, gli avvocati Carolina Carbone, Giuseppe Gervasi, Pino Napoli, Tiziano Saporito, Vincenzo Sorgiovanni, Luigi Villirilli, Gregorio Viscomi.
FATTURE SUL BUS DA CROTONE
Se l’aggravante mafiosa viene esclusa nei confronti del «protagonista assoluto» nonché «epicentro dell’attività investigativa e del complesso delle intercettazioni», figuriamoci per i coimputati. Il giudice ritiene comunque provato che Tarasi si accordasse anche con professionisti del Nord per progettare la commissione di reati fiscali attraverso la creazione di nuove società “cartiere” da intestare a persone di fiducia. Parliamo di colloqui durante i quali Tarasi precisava agli interlocutori che i capitali da retrocedere agli utilizzatori delle fatture false sarebbero stati prelevati in Calabria non appena avvenuto l’accredito sui rapporti finanziari di comodo, per poi essere affidati a suo padre Luigi, autista di pullman di linea sulle tratte da Crotone al Nord Italia. Suo padre glieli avrebbe portati indietro senza bisogno che gli imputati si spostassero ogni volta lungo la Penisola.
SOLDI FACILI
Tarasi, che in realtà non parlava poco ma era molto loquace, si vantava, del resto, di essere un esperto nel settore delle false fatturazioni, rimarcando di aver gestito una decina di società e di non essere mai stato scoperto dalla Guardia di Finanza. «Sai quanti soldi mi ha dato…il commercialista? Lui le voleva fatte da me, no io da lui. Perchè a lui gli serviva che glieli riportavo di nuovo a nero». Imprenditori e commercialisti del Nord, secondo la ricostruzione della pm Claudia Moregola, andavano a lezione di false fatturazioni dal nipote del boss. È quella parte di Nord a cui i soldi sporchi, i soldi facili, non fanno schifo. Ma secondo il giudice non erano soldi della mafia. Si trattava soltanto di illeciti fiscali commessi nell’ambito della gestione delle società cartiere.
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