perde il ricorso, in fumo 272mila euro e ne deve pagare 20mila di spese legali
SENIGALLIA – Compra la casa sulla carta ma la perde due volte: prima con il fallimento dell’impresa edile poi con la causa legale intentata. Per un atto mancante, la sezione civile della Corte d’appello di Ancona ha rigettato il ricorso presentato da una senigalliese residente a Bologna. Nel 2010 la donna, che adesso ha 81 anni, aveva acquistato dalla Alca Immobiliare srl un appartamento di 75 mq con garage, in costruzione in via Mascagni, a 280mila euro. Aveva firmato il contratto preliminare per l’acquisto versando 272mila euro. Gli 8mila euro mancanti li aveva lasciati per il rogito finale, che non c’è mai stato.
L’ipoteca
Con il fallimento dell’impresa, è passata alla curatela fallimentare la proprietà dell’immobile, su cui gravava anche un’ipoteca messa dal costruttore come garanzia per ottenere un credito bancario.
Il primo a ricevere i soldi dalla sua vendita sarà proprio l’istituto di credito. La donna nel 2010 ha iniziato una lunga battaglia legale, citando a giudizio prima l’impresa edile poi la curatela fallimentare, chiedendo al giudice di emettere una sentenza che sostituisse l’atto notarile e la facesse diventare così proprietà di quella casa che aveva già pagato.
Ricorso rigettato in primo grado nel 2014 a causa della documentazione prodotta, ritenuta inadeguata, e accolto in secondo grado nel 2021. Restava solo la Cassazione, a cui ha fatto ricorso la curatela fallimentare, che, nel 2024, ha annullato la sentenza e, tramite un’ordinanza, ha rimesso gli atti alla Corte d’Appello per la decisione finale. Il 9 febbraio scorso si è pronunciata. E’ così svanito per la donna il sogno della casa al mare nella sua città natale. Niente da fare, quindi, per una questione puramente tecnica. Per trasferire la proprietà di un immobile deve essere accertata la conformità catastale. Occorre quindi dimostrare che la planimetria depositata al Catasto comunale sia identica allo stato reale dell’abitazione.
La legge
Lo stabilisce una legge del 1985, emanata per contrastare l’evasione fiscale e l’abusivismo. Per i giudici d’appello è risultata quindi insufficiente la lettera firmata da un geometra, presentata dall’81enne, poichè si era limitato a confermare i dati catastali senza attestare che la casa fosse realmente identica a quella descritta nella planimetria. Sembrerà un dettaglio, rispetto alla somma sborsata dall’anziana ma, a livello giuridico, si tratta di un vizio di forma che impedisce il trasferimento di una proprietà. Per questo motivo il ricorso è stato rigettato. L’appartamento, così come il garage, resta quindi nel patrimonio gestito dalla curatela fallimentare, che potrà venderlo all’asta per pagare i debiti dell’impresa. La signora, oltre ad aver perso i risparmi di una vita, la casa e anche il lungo contenzioso, è stata condannata a pagare le spese legali, stimate in oltre 20mila euro.




