Sulle manifestazioni meno sanzioni penali, più misure pecuniarie
La deterrenza di effettive misure pecuniarie piuttosto che inapplicate sanzioni penali. Su manifestazioni e riunioni pubbliche non solo il fermo di prevenzione, ormai norma emblema del decreto legge sicurezza approvato giovedì sera dal Consiglio dei ministri. Ma anche depenalizzazione bilanciata dall’inasprimento delle sanzioni pecuniarie oltre all’introduzione del divieto di partecipazione per i condannati per una serie di reati. Nella ormai ricorrente (molto ha fatto discutere l’entrata in vigore meno di un anno fa, nell’ambito del precedente intervento omnibus sulla sicurezza, della stretta sui blocchi stradali; di pochi giorni fa la richiesta di tre decreti penali di condanna della Procura di Bologna a carico di altrettanti sindacalisti dei metalmeccanici) attenzione di Governo e maggioranza per le manifestazioni di piazza arriva ora l’irrilevanza penale, sostituita però da cospicue misure pecuniarie, del mancato preavviso al questore di riunione in luogo pubblico e dell’inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal questore.
In caso di mancato preavviso al questore, le attuali pene dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda fino a 413 euro, disposte nei confronti dei promotori, sono sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di mille euro a un massimo di 10mila, estese anche all’ipotesi di riunioni promosse in modalità elettronica o digitale. In caso poi di mancata osservanza delle prescrizioni dell’Autorità, le attuali pene fino a un anno di reclusione e dell’ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di mille a un massimo di 12mila euro.
Circolazione e disobbedienza
In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte alla circolazione o dell’itinerario previsto, con pericolo alla sicurezza o all’incolumità pubblica o in caso di ostacolo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 10mila euro.
Nelle ipotesi di turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o del regolare svolgimento del servizio di ordine e sicurezza pubblica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3mila euro.
Depenalizzata anche l’ipotesi di disobbedienza all’ordine di scioglimento della riunione o dell’assembramento – in precedenza punita con l’arresto e l’ammenda fino a 413 euro – con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20mila euro. Viene infine modificato il comma 1 dell’articolo 654 del Codice penale, «grida e manifestazioni sediziose», già depenalizzato, con l’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2.400 euro al posto di quella attualmente prevista da 103 a 619 euro.
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