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Assegno unico e Bonus nido, novità per chi ha il permesso per attesa occupazione: le indicazioni dell’INPS

L’INPS include il permesso per attesa occupazione tra i titoli validi per Assegno unico e Bonus nido, adeguandosi a recenti sentenze. Le domande saranno accolte con riserva di restituzione in attesa del giudizio definitivo della Cassazione.

L’INPS, con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, ha comunicato l’inclusione dei titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i beneficiari dell’Assegno unico e universale (AUU) e del Bonus asilo nido.

La decisione scaturisce da una serie di pronunce giudiziarie che hanno considerato illegittima l’esclusione di questa categoria di cittadini stranieri. I Tribunali di Trento, Torino e Monza hanno ritenuto che limitare l’accesso a queste misure costituisse una discriminazione, imponendo all’Istituto di adeguarsi.

Cosa cambia per le domande

Le indicazioni fornite dall’Istituto sono operative da subito. Le sedi territoriali dovranno accogliere le nuove richieste presentate da chi possiede il permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998), purché siano soddisfatti anche gli altri requisiti previsti dalla legge.

Non si tratta solo delle nuove istanze. L’INPS spiega che, in presenza dei requisiti, “devono essere accolte le domande già presentate e poste in evidenza alle Strutture territorialmente competenti per la lavorazione”. Anche chi ha visto la propria domanda respinta in passato potrà ottenere un riesame in autotutela.

Le sentenze e la posizione dell’INPS

La direttiva nasce dall’esecuzione della sentenza n. 121 del 2023 del Tribunale di Trento, confermata in appello, e dalle successive pronunce dei tribunali di Torino e Monza. I giudici hanno ordinato all’Istituto di “rimuovere gli effetti derivanti dalla suddetta discriminazione diretta collettiva”, estendendo i benefici anche a chi si trova in fase di ricerca di lavoro ed è regolarmente soggiornante.

Già in precedenza, la Corte d’Appello di Torino aveva sottolineato che limitare i benefici ai soli permessi per motivi di lavoro si poneva “in contrasto sia con la normativa euro-unitaria […] sia con le norme interne”.

Pagamenti con riserva

È necessario precisare un aspetto tecnico rilevante per i richiedenti. L’INPS ha impugnato le sentenze e ha proposto ricorso per Cassazione. Di conseguenza, l’erogazione delle somme avviene con una clausola specifica.

Nel messaggio si legge che “la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia”. Questo significa che, qualora i giudizi pendenti dovessero ribaltare l’attuale orientamento favorevole ai richiedenti, l’Istituto potrebbe richiedere la restituzione degli importi versati.

Allo stato attuale, tuttavia, il permesso per attesa occupazione è da considerarsi a tutti gli effetti un titolo valido per ottenere sia l’Assegno unico che il Bonus nido.


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